Sentenza 35/2018 (ECLI:IT:COST:2018:35)
Massima numero 39869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  06/12/2017;  Decisione del  06/12/2017
Deposito del 21/02/2018; Pubblicazione in G. U. 28/02/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Reati tributari - Indebita compensazione - Soglia di punibilità minore rispetto al reato di dichiarazione infedele - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. n. 158 del 2015, nella parte in cui, con riguardo al delitto di indebita compensazione, indica il limite di punibilità in 50.000 euro annui anziché in 150.000 euro. A differenza di quanto ritenuto dal rimettente, la norma censurata non è omologabile, sul piano del disvalore, alla figura criminosa della dichiarazione infedele, in quanto - al di là dei generici tratti di comunanza evocati e della considerazione che, mentre per la verifica del superamento della soglia di non punibilità della dichiarazione infedele si deve avere riguardo alle singole imposte evase, per contro, con riguardo all'indebita compensazione va tenuto conto della somma complessiva non versata dal contribuente - le due figure criminose si presentano eterogenee per oggetto materiale, condotta tipica e sfera di tutela. In difetto della necessaria omogeneità, nessun argomento a sostegno della tesi del rimettente può essere tratto dall'analisi differenziale delle rispettive pene edittali, la quantificazione delle soglie di punibilità rispondendo a logiche distinte e non sovrapponibili a quelle che presiedono al dosaggio delle pene. Resta quindi escluso, in linea generale, che possa postularsi un principio di necessaria proporzionalità tra i livelli delle soglie di rilevanza penale del fatto e l'intensità della risposta sanzionatoria.

Per costante giurisprudenza costituzionale, la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione della pena per ciascuna di esse costituiscono materia affidata alla discrezionalità del legislatore, involvendo apprezzamenti tipicamente politici. Le scelte legislative sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. Il confronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la ragionevolezza delle scelte legislative, presuppone necessariamente l'omogeneità delle ipotesi poste in comparazione. (Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2017, n. 236 del 2016, n. 148 del 2016, n. 56 del 2016, n. 23 del 2016, n. 81 del 2014, n. 68 del 2012, n. 273 del 2010, n. 47 del 2010, n. 161 del 2009; ordinanze n. 41 del 2009, n. 71 del 2007 e n. 30 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/03/2000  n. 74  art. 10  co. 

decreto legislativo  24/09/2015  n. 158  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte