Sentenza 36/2018 (ECLI:IT:COST:2018:36)
Massima numero 39870
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  09/01/2018;  Decisione del  09/01/2018
Deposito del 23/02/2018; Pubblicazione in G. U. 28/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39871  39872  39873  39874


Titolo
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Interesse a ricorrere - Sussistenza - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso - formulata dall'Avvocatura generale dello Stato sotto il profilo della carenza di interesse - nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto avverso l'art. 5, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 194 del 2016. Sebbene la Regione ricorrente non si sia opposta alla intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 12 maggio 2016, va ritenuto però che, nei giudizi per conflitto di attribuzione, l'adesione della ricorrente non pregiudica, di regola, l'interesse a ricorrere, stante l'indisponibilità delle attribuzioni costituzionali di cui si controverte in tali giudizi. (Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2014, n. 275 del 2011 e n. 95 del 2003).

Atti oggetto del giudizio

 12/09/2016  n.   art. 5  co. 1

 12/09/2016  n.   art. 5  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte