Sentenza 36/2018 (ECLI:IT:COST:2018:36)
Massima numero 39871
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  09/01/2018;  Decisione del  09/01/2018
Deposito del 23/02/2018; Pubblicazione in G. U. 28/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39870  39872  39873  39874


Titolo
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Eccepita carenza di attualità della lesione - Denuncia non meramente ipotetica - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso - formulata dall'Avvocatura generale dello Stato sotto il profilo della carenza di attualità della lesione - nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto avverso l'art. 5, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 194 del 2016. La lesione denunciata dalla ricorrente non risulta meramente ipotetica, ma suscettibile di produrre "effetti lesivi attuali" della sua sfera di attribuzione, dai quali scaturirebbe una menomazione tangibile delle prerogative regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2007, n. 72 del 2005, n. 137 del 1998, n. 211 del 1994 e n. 153 del 1986).

La disciplina, generale e astratta, del potere sostitutivo e delle sue modalità di esercizio può essere di per sé idonea a invadere le competenze costituzionali della Regione o a comprimere il principio di leale collaborazione, laddove non preveda adeguati meccanismi di raccordo con gli enti territoriali interessati.



Atti oggetto del giudizio

 12/09/2016  n.   art. 5  co. 1

 12/09/2016  n.   art. 5  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte