Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Eccepita carenza di attualità della lesione - Denuncia non meramente ipotetica - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso - formulata dall'Avvocatura generale dello Stato sotto il profilo della carenza di attualità della lesione - nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto avverso l'art. 5, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 194 del 2016. La lesione denunciata dalla ricorrente non risulta meramente ipotetica, ma suscettibile di produrre "effetti lesivi attuali" della sua sfera di attribuzione, dai quali scaturirebbe una menomazione tangibile delle prerogative regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2007, n. 72 del 2005, n. 137 del 1998, n. 211 del 1994 e n. 153 del 1986).
La disciplina, generale e astratta, del potere sostitutivo e delle sue modalità di esercizio può essere di per sé idonea a invadere le competenze costituzionali della Regione o a comprimere il principio di leale collaborazione, laddove non preveda adeguati meccanismi di raccordo con gli enti territoriali interessati.