Sentenza 36/2018 (ECLI:IT:COST:2018:36)
Massima numero 39872
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
09/01/2018; Decisione del
09/01/2018
Deposito del 23/02/2018; Pubblicazione in G. U. 28/02/2018
Titolo
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Indicazione di parametri costituzionali nell'epigrafe e nelle conclusioni del ricorso, ma non richiamati e sviluppati nel corpo dell'atto - Inammissibilità delle censure.
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Indicazione di parametri costituzionali nell'epigrafe e nelle conclusioni del ricorso, ma non richiamati e sviluppati nel corpo dell'atto - Inammissibilità delle censure.
Testo
Sono inammissibili le censure avanzate - in riferimento agli artt. 114 e 119 Cost. - nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto avverso l'art. 5, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 194 del 2016. I parametri costituzionali evocati sono indicati esclusivamente nell'epigrafe e nelle conclusioni del ricorso, senza essere mai richiamati o sviluppati nel corpo dell'atto.
Sono inammissibili le censure avanzate - in riferimento agli artt. 114 e 119 Cost. - nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto avverso l'art. 5, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 194 del 2016. I parametri costituzionali evocati sono indicati esclusivamente nell'epigrafe e nelle conclusioni del ricorso, senza essere mai richiamati o sviluppati nel corpo dell'atto.
Atti oggetto del giudizio
12/09/2016
n.
art. 5
co. 1
12/09/2016
n.
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte