Sentenza 36/2018 (ECLI:IT:COST:2018:36)
Massima numero 39873
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  09/01/2018;  Decisione del  09/01/2018
Deposito del 23/02/2018; Pubblicazione in G. U. 28/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39870  39871  39872  39874


Titolo
Amministrazione pubblica - Procedimento amministrativo - Regolamento per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti riguardanti insediamenti produttivi, opere o attività strategiche - Potere sostitutivo del Governo - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto - Denunciata violazione delle funzioni ammnistrative "locali" - Atto meramente consequenziale di altro non impugnato - Assertività della censura - Inammissibilità del conflitto.

Testo

È dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. - avverso l'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 194 del 2016, che affida al Presidente del Consiglio dei ministri un potere sostitutivo il cui esercizio è delegabile al Presidente della Regione o al Sindaco, nel caso in cui l'intervento riguardi esclusivamente o in misura prevalente il territorio di una Regione, di un Comune o di una città metropolitana, e non sussista un preminente interesse nazionale. L'attribuzione di detto potere si deve non alla norma censurata, ma all'art. 4 dell'impugnato regolamento, che, sul punto, è meramente riproduttivo della norma legislativa di delegificazione (art. 4, lett. a e b, della legge n. 124 del 2015), su cui, pertanto, la Regione avrebbe dovuto rivolgere le censure. Inoltre la denuncia regionale, secondo la quale detta funzione sostitutiva sarebbe assegnata allo Stato in assenza di ogni forma di coordinamento interistituzionale e di idonee forme di raccordo, è meramente assertiva, poiché non viene fornita alcuna descrizione dei denunciati profili di lesione delle attribuzioni assegnate dalla Costituzione alla ricorrente. (Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2011 e n. 105 del 2009).

Per costante giurisprudenza costituzionale sono inammissibili ricorsi per conflitto intersoggettivo avverso atti meramente consequenziali (esecutivi, confermativi o meramente riproduttivi) di altri atti precedentemente non impugnati. Ciò vale, a maggior ragione, quando ad essere riprodotti sono precedenti norme legislative, perché in tali casi si determina la decadenza dall'esercizio dell'azione, dal momento che non può essere consentita, attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale della norma non impugnata, la contestazione di quest'ultima, in ordine alla quale è già inutilmente spirato il termine fissato dalla legge. (Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016, n. 103 del 2016, n. 104 del 2016, n. 77 del 2016 e n. 144 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

 12/09/2016  n.   art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte