Sentenza 36/2018 (ECLI:IT:COST:2018:36)
Massima numero 39874
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  09/01/2018;  Decisione del  09/01/2018
Deposito del 23/02/2018; Pubblicazione in G. U. 28/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39870  39871  39872  39873


Titolo
Amministrazione pubblica - Procedimento amministrativo - Regolamento per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti riguardanti insediamenti produttivi, opere o attività strategiche - Concertazione con gli enti territoriali attraverso la conferenza unificata, anziché la conferenza Stato-Regioni - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza del conflitto - Spettanza al Governo della scelta adottata.

Testo

È dichiarato che spettava allo Stato adottare l'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 194 del 2016, che disciplina le modalità di coinvolgimento degli enti territoriali in relazione al potere sostitutivo, segmento suppletivo (e terminale) dell'articolata attività disegnata dal regolamento n. 194 e, nel caso in cui l'intervento sia tale da coinvolgere le funzioni delle Regioni e degli enti locali, prevede che le modalità di esercizio del potere sostitutivo sono determinate previa intesa in Conferenza unificata. La norma regolamentare censurata, attuativa della c.d. legge di delegificazione n. 124 del 2015, intende velocizzare l'azione amministrativa avendo ad oggetto una pluralità di interventi sull'intero territorio nazionale, non predeterminati ma da individuare e monitorare con il concorso di tutti i livelli di governo. L'art. 4 della legge n. 124 del 2015 ha richiesto, in modo non inappropriato e in coerenza con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, che l'emanazione del regolamento di delegificazione - per la definizione dei procedimenti da abbreviare e le modalità di individuazione dei concreti interventi da compiere - fosse preceduto dall'intesa in Conferenza unificata (sottoscritta il 12 maggio 2016 senza dissenso alcuno) anziché, come lamentato dalla ricorrente, in Conferenza Stato-Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 1 del 2016 e n. 88 del 2014).

Ove gli interessi implicati non riguardino una singola Regione o Provincia autonoma, ma tematiche comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali, appare adeguata la scelta legislativa di coinvolgere Regioni, Province autonome ed autonomie locali nel loro insieme attraverso la Conferenza unificata, così come disciplinata dal d.lgs. n. 281 del 1997. Tale istituto - unendo la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, e la conferenza Stato-città metropolitane - è utile non solo alla semplificazione procedimentale, ma anche a facilitare l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti coinvolti, soprattutto quando si tratta di misure strategiche per lo sviluppo del Paese, coinvolgenti una pluralità di interessi afferenti ai diversi livelli di governo. (Precedenti citati: sentenze , n. 1 del 2016, n. 88 del 2014, n. 297 del 2012, n. 163 del 2012, n. 383 del 2005 e n. 408 del 1998).



Atti oggetto del giudizio

 12/09/2016  n.   art. 5  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte