Trasporto - Autotrasporto - Azione diretta del vettore operante su incarico di altro vettore nei confronti di coloro che hanno ordinato il trasporto - Denunciata violazione della legge delega - Insufficiente descrizione delle fattispecie oggetto del giudizio a quo - Impossibilità di effettuare il controllo sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Grosseto in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 1-bis, comma 2, lett. e), del d.l. n. 103 del 2010, convertito in legge n. 127 del 2010, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter nel d.lgs. n. 286 del 2005. La disposizione denunciata, aggiunta in sede di conversione, attribuisce un'azione diretta al vettore - che abbia svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna - nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, ma richiede che il primo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del medesimo d.lgs. n. 286 del 2005. Il rimettente non ha indicato le ragioni per cui la norma censurata debba applicarsi nei giudizi a quibus, né ha spiegato adeguatamente perché la decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata risulti pregiudiziale ai fini della definizione dei processi principali. L'insufficiente descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei giudizi a quibus - che le scarne informazioni fornite dalla parte costituita in giudizio sono insufficienti a colmare, e non possono comunque valere a sanare il difetto delle ordinanze di rimessione, le quali esibiscono un vizio che non è emendabile né attraverso la lettura degli atti di causa né in forza delle deduzioni delle parti - impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza. (Precedenti citati: sentenza n. 251 del 2017, n. 276 del 2016; ordinanze n. 12 del 2017, n. 196 del 2016, n. 209 del 2015, n. 148 del 2015 e n. 122 del 2015).
Il carattere pregiudiziale della questione deve emergere con immediatezza ed evidenza dalla descrizione della fattispecie svolta dal rimettente, sicché la sua omessa o insufficiente descrizione, risolvendosi in un difetto di motivazione sulla rilevanza, preclude il necessario controllo rimesso, sul punto, alla Corte costituzionale e rende la questione manifestamente inammissibile. (Precedenti citati: sentenze n. 218 del 2017, e n. 42 del 2017; ordinanze n. 210, n. 187, n. 129 del 2017 e n. 79 del 2017).
La motivazione dell'ordinanza di rimessione deve contenere tutte le indicazioni indispensabili per una corretta ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, richiesta non solo in relazione alle condizioni di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, ma anche al fine di valutare la non manifesta infondatezza di quest'ultima. (Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2015 e n. 128 del 2014; ordinanza n. 120 del 2015).