Sentenza 38/2018 (ECLI:IT:COST:2018:38)
Massima numero 39880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
23/01/2018; Decisione del
23/01/2018
Deposito del 01/03/2018; Pubblicazione in G. U. 07/03/2018
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Conferimento di contratti a termine a soggetti non iscritti nel ruolo del comparto unico - Risoluzione di diritto nel caso in cui l'amministrazione conferente dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di norme comunitarie e della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Conferimento di contratti a termine a soggetti non iscritti nel ruolo del comparto unico - Risoluzione di diritto nel caso in cui l'amministrazione conferente dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di norme comunitarie e della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 4, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963 e all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 12, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, che ha imposto che i contratti di lavoro a tempo determinato conferiti a soggetti non iscritti nel ruolo delle amministrazioni del comparto unico sono risolti di diritto nel caso in cui l'amministrazione che ha conferito l'incarico dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. La norma impugnata è stata abrogata dall'art. 9, comma 2, lett. c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2017, con effetto satisfattivo del ricorrente e senza che abbia mai avuto applicazione, poiché la legge abrogatrice è entrata in vigore il 27 aprile 2017, mentre, ai sensi dell'art. 59 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, l'entrata in vigore dell'art. 12 impugnato era stata differita al 1° giugno 2017. (Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2017, n. 253 del 2016 e n. 32 del 2012).
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 4, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963 e all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 12, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, che ha imposto che i contratti di lavoro a tempo determinato conferiti a soggetti non iscritti nel ruolo delle amministrazioni del comparto unico sono risolti di diritto nel caso in cui l'amministrazione che ha conferito l'incarico dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. La norma impugnata è stata abrogata dall'art. 9, comma 2, lett. c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2017, con effetto satisfattivo del ricorrente e senza che abbia mai avuto applicazione, poiché la legge abrogatrice è entrata in vigore il 27 aprile 2017, mentre, ai sensi dell'art. 59 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, l'entrata in vigore dell'art. 12 impugnato era stata differita al 1° giugno 2017. (Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2017, n. 253 del 2016 e n. 32 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
09/12/2016
n. 18
art. 12
co. 6
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte