Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario (Fondo TPL) - Criteri di riparto - Ricorso della Regione Campania - Lamentata contraddittorietà del quadro normativo - Carente argomentazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 253005).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Campania in riferimento all’art. 97 Cost., dell’art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come conv., nella parte in cui introduce il comma 2-quater all’art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, come conv. relativo all’introduzione di nuovi criteri di ripartizione del Fondo TPL. Benché la ricorrente lamenti la contraddittorietà del quadro normativo, derivante dalle modifiche apportate dalla disposizione impugnata, non sono soddisfatte le due condizioni richieste ai fini dell’ammissibilità di questioni promosse in riferimento a parametri non inerenti al riparto costituzionale delle competenze: non risultano, infatti, esplicitate né l’attribuzione regionale che si assume lesa, né le ragioni per cui la contraddittorietà o la scarsa chiarezza della disciplina introdotta si dovrebbe tradurre nella lesione dell’autonomia regionale.