Sentenza 38/2018 (ECLI:IT:COST:2018:38)
Massima numero 39881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  23/01/2018;  Decisione del  23/01/2018
Deposito del 01/03/2018; Pubblicazione in G. U. 07/03/2018
Massime associate alla pronuncia:  39880  39882


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Previsione che le amministrazioni del comparto unico possono concedere, a domanda, la riduzione dell'orario di lavoro a tempo pieno negli ultimi tre anni di servizio del personale, fermo restando il versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. o), Cost. e dell'art. 6 dello statuto speciale regionale, l'art. 21, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, limitatamente alle parole: «; contestualmente l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno». La norma impugnata dal Governo - che prevede, per favorire il ricambio generazionale, che le amministrazioni del comparto unico possono concedere, a domanda dell'interessato, negli ultimi suoi tre anni di servizio prima del collocamento a riposo, la riduzione dell'orario di lavoro a tempo pieno, da un minimo del 35 per cento ad un massimo del 70 per cento, versando i contributi previdenziali e di quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno, e destinando i risparmi realizzati all'assunzione di personale a tempo parziale - sgancia l'onere contributivo dalla retribuzione, interessando la materia previdenziale in maniera non meramente marginale, perché pone un istituto non conforme, nell'attuale disciplina del pubblico impiego, alla ripartizione degli oneri previdenziali. Né l'argomento della Regione, secondo cui l'assetto delineato dall'art. 21 sarebbe già presente come principio nell'ordinamento, quand'anche fondato, varrebbe comunque a consentire ad essa l'esercizio della funzione legislativa in materia, che le è attribuita solo quale funzione integrativa-attuativa, ecceduta nel caso in questione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/12/2016  n. 18  art. 21  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 6

Altri parametri e norme interposte