Sentenza 39/2018 (ECLI:IT:COST:2018:39)
Massima numero 39885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  06/02/2018;  Decisione del  06/02/2018
Deposito del 01/03/2018; Pubblicazione in G. U. 07/03/2018
Massime associate alla pronuncia:  39883  39884  39886  39887  39888


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Ricostruzione puntuale delle allegazioni e delle eccezioni presentate nel giudizio a quo - Motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità proposta dall'INPS, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973. Alla stregua delle allegazioni e delle eccezioni formulate dalle parti e puntualmente ricostruite dal rimettente, l'INPS non dimostra di avere ritualmente formulato, nel giudizio a quo, l'eccezione di prescrizione e di averne avvalorato, nel necessario contraddittorio delle parti, il carattere dirimente per la definizione del giudizio principale, cosicché non si può ritenere implausibile la motivazione sul punto di rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/12/1973  n. 1092  art. 124  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte