Rilevanza della questione incidentale - Controllo della Corte sui presupposti processuali del giudizio a quo - Impossibilità, in presenza di motivazione non implausibile, di discostarsi dalla valutazione del rimettente - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, proposta dall'INPS per difetto di integrità del contraddittorio, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973. Il rimettente, nel farsi carico della questione pregiudiziale prospettata dall'istituto - secondo cui con la riforma della pronuncia, in sede di gravame, del giudice di prime cure, era passata in giudicato la dichiarazione di difetto di legittimazione del Ministero della difesa, con conseguente assenza, nel giudizio a quo, del contraddittore necessario - ha utilizzato argomentazioni che superano la verifica esterna riservata alla Corte costituzionale, sostenendo che la riforma della sentenza di primo grado ha travolto anche la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del Ministero della difesa, con la necessità di riesaminare il merito della controversia, che non potrebbe perciò ritenersi definita con il crisma del giudicato.
La verifica esterna riservata alla Corte costituzionale con riguardo ai presupposti processuali che condizionano la valida instaurazione del giudizio principale è meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione di costituzionalità, e si arresta se il giudice rimettente ha offerto una motivazione non implausibile in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione. (Precedenti citati: sentenze n. 53 del 2017 e n. 241 del 2008).