Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Esclusione, da parte del rimettente, a favore dell'opposta interpretazione, avallata dall'organo di nomofilachia contabile, assurta a rango di diritto vivente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura dello Stato - per richiesto improprio avallo dell'interpretazione costituzionale prescelta e omessa sperimentazione di interpretazione costituzionalmente orientata - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973. Nell'àmbito di una circostanziata disamina del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il rimettente segue una linea interpretativa, fatta propria dall'organo della nomofilachia contabile, su cui si è attestata, con orientamento consolidato, anche la giurisprudenza successiva.
Il giudice a quo, libero di privilegiare una diversa lettura del dato normativo, ben può scegliere di uniformarsi a un'interpretazione che assurge oramai al rango di diritto vivente e richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i precetti costituzionali. (Precedente citato: sentenza n. 259 del 2017).