Sentenza 39/2018 (ECLI:IT:COST:2018:39)
Massima numero 39888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
06/02/2018; Decisione del
06/02/2018
Deposito del 01/03/2018; Pubblicazione in G. U. 07/03/2018
Titolo
Previdenza - Trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti - Dipendenti militari - Computo del servizio utile, comprensivo della maggiorazione legata a particolari servizi prestati - Esclusione, per i militari cessati dal servizio senza avere acquisito il diritto a pensione - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai militari che hanno maturato tale diritto - Apprezzamento discrezionale del legislatore - Contemperamento non irragionevole - Non fondatezza della questione.
Previdenza - Trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti - Dipendenti militari - Computo del servizio utile, comprensivo della maggiorazione legata a particolari servizi prestati - Esclusione, per i militari cessati dal servizio senza avere acquisito il diritto a pensione - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai militari che hanno maturato tale diritto - Apprezzamento discrezionale del legislatore - Contemperamento non irragionevole - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Lombardia, giudice unico delle pensioni, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui disciplina la posizione assicurativa presso l'INPS del dipendente civile o del militare che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, correlandola al servizio effettivo e non a quello utile. Al contrario di quanto sostenuto dal giudice a quo, la scelta di limitare la concessione del beneficio del servizio utile - trattamento di favore preordinato a garantire una particolare tutela per la gravosità e i rischi del servizio prestato - solo ai militari e ai dipendenti civili che cessino dal servizio dopo avere acquistato il diritto alla pensione, è rimessa all'apprezzamento discrezionale del legislatore, che ne delimita i rigorosi presupposti oggettivi e soggettivi, in armonia con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza. Per i lavoratori che non abbiano raggiunto l'anzianità utile al conseguimento della pensione, il legislatore appresta la speciale tutela della costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS, secondo le regole dell'assicurazione generale obbligatoria. La disciplina censurata, collocata in un orizzonte sistematico di più ampio respiro - entro il quale il conseguimento del diritto alla pensione rappresenta non un dato accidentale ed estrinseco, ma un tratto distintivo di rilievo cruciale - non determina sperequazioni arbitrarie, ma rispecchia un bilanciamento tra contrapposti interessi, che tiene conto della diversità delle situazioni comparate e non travalica i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità. (Precedente citato: sentenza n. 113 del 2001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Lombardia, giudice unico delle pensioni, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui disciplina la posizione assicurativa presso l'INPS del dipendente civile o del militare che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, correlandola al servizio effettivo e non a quello utile. Al contrario di quanto sostenuto dal giudice a quo, la scelta di limitare la concessione del beneficio del servizio utile - trattamento di favore preordinato a garantire una particolare tutela per la gravosità e i rischi del servizio prestato - solo ai militari e ai dipendenti civili che cessino dal servizio dopo avere acquistato il diritto alla pensione, è rimessa all'apprezzamento discrezionale del legislatore, che ne delimita i rigorosi presupposti oggettivi e soggettivi, in armonia con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza. Per i lavoratori che non abbiano raggiunto l'anzianità utile al conseguimento della pensione, il legislatore appresta la speciale tutela della costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS, secondo le regole dell'assicurazione generale obbligatoria. La disciplina censurata, collocata in un orizzonte sistematico di più ampio respiro - entro il quale il conseguimento del diritto alla pensione rappresenta non un dato accidentale ed estrinseco, ma un tratto distintivo di rilievo cruciale - non determina sperequazioni arbitrarie, ma rispecchia un bilanciamento tra contrapposti interessi, che tiene conto della diversità delle situazioni comparate e non travalica i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità. (Precedente citato: sentenza n. 113 del 2001).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/12/1973
n. 1092
art. 124
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte