Sentenza 40/2018 (ECLI:IT:COST:2018:40)
Massima numero 39890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  06/02/2018;  Decisione del  06/02/2018
Deposito del 02/03/2018; Pubblicazione in G. U. 07/03/2018
Massime associate alla pronuncia:  39889  39891  39892  39893


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Dedotto difetto di rilevanza per mancato accertamento di presupposto normativo - Assenza di pregiudizialità - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, proposta dalla Regione costituita nel giudizio di legittimità costituzionale incidentale dell'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2008, e dall'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, che consente, al solo personale non dirigente di due società private in servizio alla data del 28 settembre 2006, di essere inquadrato nei ruoli della Regione prescindendo dalla selezione concorsuale pubblica. Al contrario di quanto sostenuto dalla Regione, l'accertamento dell'illegittimità e dell'inefficacia del licenziamento dei ricorrenti nel giudizio principale non è pregiudiziale alla domanda di accertamento dell'avvenuto passaggio alla Regione sin dal 2006, in quanto dall'accoglimento di tale domanda discenderebbe l'inefficacia dello stesso licenziamento.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  29/05/2007  n. 2  art. 6  co. 8

legge della Regione autonoma Sardegna  05/03/2008  n. 3  art. 3  co. 22

legge della Regione autonoma Sardegna  04/08/2011  n. 16  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte