Sentenza 133/2024 (ECLI:IT:COST:2024:133)
Massima numero 46296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PROSPERETTI  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  09/05/2024;  Decisione del  09/05/2024
Deposito del 18/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46294  46295  46297  46298


Titolo
Decreto-legge - In genere - Pregiudizialità dei vizi inerenti al decreto-legge nell'esame delle questioni - Possibile impugnazione da parte delle regioni - Sindacabilità della scelta del Governo sui presupposti di necessità e urgenza - Condizioni (nel caso di specie: non fondatezza della questione promossa dalla Regione Campania sulla riforma, introdotta mediante decreto-legge, dei criteri di riparto del Fondo TPL). (Classif. 076001).

Testo

La questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., assume carattere pregiudiziale, poiché attiene ai presupposti del corretto esercizio della funzione normativa primaria. (Precedenti: S. 215/2023 - mass. 45890; S. 186/2020 - mass. 43199; S. 288/2019 - mass. 41900). 

La sindacabilità della scelta del Governo di intervenire con decreto-legge va limitata ai soli casi di evidente mancanza dei presupposti in questione o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa scelta. Al fine di rendere trasparente e controllabile il sindacato della Corte costituzionale, occorre fare riferimento ad alcuni criteri, fra cui vi sono: a) coerenza della norma rispetto al titolo del decreto e al suo preambolo; b) omogeneità contenutistica o funzionale della norma rispetto al resto del decreto-legge; c) utilizzo dei lavori preparatori; d) carattere ordinamentale o di riforma della norma. (Precedenti: S. 200/2023 - mass. 45858; S. 149/2020 - mass. 43409; S. 97/2019 - mass. 42213; S. 33/2019 - mass. 42327; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 5/2018 - mass. 39686; S. 220/2013 - mass. 37319).

La necessità di provvedere con urgenza non postula inderogabilmente un’immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, essendo fisiologico e non incompatibile con i presupposti della necessità e urgenza che il decreto-legge articoli alcuni passaggi procedurali e preveda per determinati aspetti un risultato differito. (Precedenti: S. 149/2020 - mass. 43412; S. 170/2017 - mass. 41978).

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalle regioni avverso un decreto-legge per carenza dei suoi presupposti quando quest’ultimo incide su un ambito di competenza regionale, così illegittimamente invadendo la loro sfera di competenza, utilizzando uno strumento improprio, ammesso dalla Costituzione per esigenze diverse. (Precedente: S. 22/2012 - mass. 36069).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Campania in riferimento all’art. 77 Cost., dell’art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come conv., che modifica la disciplina precedente in tema di criteri di riparto delle risorse del Fondo nazionale TPL. Già il titolo del d.l. n. 104 del 2023, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», è sufficientemente ampio da poter comprendere la disciplina del servizio di trasporto pubblico locale; né si può ignorare che, nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, viene esplicitamente chiarito che la modifica censurata si rende necessaria al fine di superare le difficoltà tecniche e di condivisione emerse in sede di Conferenza Unificata; da qui la ritenuta necessità e urgenza di una disciplina transitoria. Non coglie nel segno invece il denunciato carattere di riforma strutturale della disposizione impugnata: le previsioni introdotte dall’art. 17 del d.l. n. 104 del 2023 introducono modifiche prevalentemente contraddistinte dalla temporaneità e si innestano sul tessuto normativo già definito dall’art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, innovandolo solo parzialmente, in riferimento a specifici aspetti. Neppure costituisce indizio dell’evidente mancanza dei requisiti di necessità e urgenza la presenza di disposizioni a efficacia differita, perché le disposizioni impugnate hanno, nella maggior parte dei casi, immediata efficacia precettiva, proprio in ragione della necessità di consentire il tempestivo riparto delle risorse, e solo con riguardo ad alcuni specifici aspetti rinviano a una data successiva. Sussistono, pertanto, le condizioni già illustrate dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui l’intervento del Governo ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/08/2023  n. 104  art. 17  co. 1

legge  09/10/2023  n. 136  art.   co. 

decreto-legge  24/04/2017  n. 50  art. 27  co. 

legge  21/06/2017  n. 96  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte