Sentenza 40/2018 (ECLI:IT:COST:2018:40)
Massima numero 39891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
06/02/2018; Decisione del
06/02/2018
Deposito del 02/03/2018; Pubblicazione in G. U. 07/03/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Presupposti intrepretativi - Puntuale indicazione - Assenza di concreti riscontri contrari - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Presupposti intrepretativi - Puntuale indicazione - Assenza di concreti riscontri contrari - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erroneità dei presupposti interpretativi, proposta dalla Regione costituita nel giudizio di legittimità costituzionale incidentale dell'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2008, e dall'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, che consente, al solo personale non dirigente di due società private in servizio alla data del 28 settembre 2006, di essere inquadrato nei ruoli della Regione prescindendo dalla selezione concorsuale pubblica. L'assunto secondo cui i ricorrenti nel giudizio principale sarebbero privi dei requisiti richiesti ai fini del passaggio nei ruoli regionali si rivela infondato, alla luce delle sentenze, espressamente indicate dal rimettente e passate in giudicato, che hanno accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin da epoca antecedente al 28 settembre 2006. Inoltre, l'ordinanza di rimessione afferma espressamente che nel caso in esame risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla disposizione censurata ai fini del passaggio nei ruoli regionali, senza che l'affermazione contraria della resistente risulti accompagnata da alcun concreto elemento di riscontro.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erroneità dei presupposti interpretativi, proposta dalla Regione costituita nel giudizio di legittimità costituzionale incidentale dell'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2008, e dall'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, che consente, al solo personale non dirigente di due società private in servizio alla data del 28 settembre 2006, di essere inquadrato nei ruoli della Regione prescindendo dalla selezione concorsuale pubblica. L'assunto secondo cui i ricorrenti nel giudizio principale sarebbero privi dei requisiti richiesti ai fini del passaggio nei ruoli regionali si rivela infondato, alla luce delle sentenze, espressamente indicate dal rimettente e passate in giudicato, che hanno accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin da epoca antecedente al 28 settembre 2006. Inoltre, l'ordinanza di rimessione afferma espressamente che nel caso in esame risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla disposizione censurata ai fini del passaggio nei ruoli regionali, senza che l'affermazione contraria della resistente risulti accompagnata da alcun concreto elemento di riscontro.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
29/05/2007
n. 2
art. 6
co. 8
legge della Regione autonoma Sardegna
05/03/2008
n. 3
art. 3
co. 22
legge della Regione autonoma Sardegna
04/08/2011
n. 16
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte