Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Sardegna - Personale dipendente non dirigente di società private - Assegnazione, previa domanda, all'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna o all'ARPAS - Violazione del principio del pubblico concorso, di accesso ai pubblici uffici e di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 51 e 97, quarto comma, Cost. - l'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2008, e dall'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011. La norma censurata consente, al solo personale non dirigente in servizio presso due società private alla data del 28 settembre 2006, l'accesso nei ruoli regionali, senza alcuna forma di selezione, neppure a concorsualità "attenuata", e senza stabilire alcuna condizione in ordine alle modalità di assunzione. Essa non fornisce indicazioni circa le condizioni di ammissibilità della deroga al principio del concorso pubblico, né è ravvisabile il contesto di carattere eccezionale, o addirittura emergenziale, dedotto dalla difesa regionale. La violazione della regola generale del concorso determina, altresì, il contrasto con gli altri parametri costituzionali evocati dal rimettente, poiché è il concorso a consentire ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2017 e n. 37 del 2015).
In relazione al principio del concorso (art. 97, quarto comma, Cost.), la selezione concorsuale costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità. Per costante giurisprudenza costituzionale la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. (Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2017, n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 167 del 2013, n. 227 del 2013, n. 217 del 2012, n. 90 del 2012, n. 62 del 2012, n. 51 del 2012, n. 310 del 2011, n. 299 del 2011, n. 108 del 2011, n. 267 del 2010, n. 225 del 2010, n. 150 del 2010, n. 9 del 2010, n. 293 del 2009, n. 215 del 2009, n. 363 del 2006, n. 205 del 2006 e n. 81 del 2006).