Sentenza 43/2018 (ECLI:IT:COST:2018:43)
Massima numero 39968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  24/01/2018;  Decisione del  24/01/2018
Deposito del 02/03/2018; Pubblicazione in G. U. 07/03/2018
Massime associate alla pronuncia:  39969  39970  39971


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Rilevanza della norma censurata - Affermazione motivata del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., censurato nella parte in cui non prevede il divieto di un secondo giudizio nei confronti di un imputato al quale, per gli stessi fatti, sia già stata irrogata nell'ambito di un processo amministrativo una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU. Il giudice a quo ha affermato motivatamente che la sanzione tributaria non è più soggetta a impugnazione, e tanto basta per ritenere che sussistono, sotto tale profilo, le condizioni perché operi il divieto di bis in idem.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 649  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte