Sentenza 133/2024 (ECLI:IT:COST:2024:133)
Massima numero 46297
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PROSPERETTI  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  09/05/2024;  Decisione del  09/05/2024
Deposito del 18/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46294  46295  46296  46298


Titolo
Regioni (competenza residuale) - Trasporto pubblico locale - Necessità di individuare criteri guida concordati tra lo Stato, le regioni e gli enti locali (nel caso di specie: non fondatezza della questione promossa dalla Regione Campania, per violazione del principio di leale collaborazione, avente ad oggetto i nuovi criteri di ripartizione del Fondo TPL). (Classif. 218008).

Testo

Il fondo TPL, pur non essendo riconducibile a nessuno degli strumenti di finanziamento previsti dall’art. 119 Cost., rappresenta uno strumento con cui lo Stato mira a soddisfare l’esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento di diritti tutelati dalla Costituzione stessa, in funzione di sostegno ed integrazione delle limitate risorse regionali disponibili. Poiché tale finanziamento interviene in un ambito di competenza legislativa regionale residuale, qual è il trasporto pubblico locale, è necessario assicurare il pieno coinvolgimento delle regioni nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi statali in materia. (Precedenti: S. 74/2019 - mass. 42119; S. 273/2013- mass. 37452 n. 222/2005 - mass. 29439).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come conv., promossa dalla Regione Campania in riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 120 Cost., che modifica la disciplina precedente in tema di criteri di riparto delle risorse del Fondo nazionale TPL. Fin dall’istituzione del fondo, il legislatore ha previsto che la definizione delle modalità di ripartizione e trasferimento alle regioni delle risorse del fondo sia demandata a un d.P.C.m., da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, sulla base dell'indicazione di una serie di criteri “guida”, individuati soprattutto in vista dell’obiettivo di soddisfare le esigenze di omogeneità nella fruizione del servizio e di garanzia dell’uniforme godimento dei diritti; tali criteri continuano a costituire direttive, la cui interpretazione e applicazione è rimessa alla concorde volontà delle istituzioni regionali e di quelle statali e locali, in vista dell'adozione congiunta, nella sede della Conferenza unificata, delle decisioni relative alla ripartizione del fondo).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte