Sentenza 89/2026 (ECLI:IT:COST:2026:89)
Massima numero 47568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/03/2026;  Decisione del  23/03/2026
Deposito del 28/05/2026; Pubblicazione in G. U. 03/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47562  47563  47564  47566  47567  47569


Titolo
Tributi – Imposte sulle successioni e donazioni – Imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia – Determinazione della base imponibile – Disciplina intertemporale dettata dal d.lgs. n. 139 del 2024 trasfusa nel t.u. in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al d. lgs. n. 123 del 2025 – Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 255032).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 102, comma 4, del d.lgs. n. 123 del 2025, t.u. di riordino delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti – entrato in vigore il 13 agosto 2025, ma con efficacia differita al 1° gennaio 2027 – in cui è stata trasfusa la disposizione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificata dalla disciplina transitoria di cui all’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024, anch’essa dichiarata costituzionalmente illegittima in via consequenziale.



Atti oggetto del giudizio

legge  01/08/2025  n. 123  art. 102  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1957  n. 87  art. 27