Concessioni pubbliche - In genere - Concessionari aventi il Piano economico finanziario (PEF) scaduto - Adeguamento delle tariffe autostradali per gli anni 2020-2021 - Necessità della definizione del procedimento di aggiornamento del PEF - Ulteriori differimenti, rispettivamente al 31 dicembre 2021, al 31 ottobre 2022 e al 31 dicembre 2023, per l'adeguamento suddetto - Disposizioni strettamente collegate ad altre dichiarate costituzionalmente illegittime - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 053001).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 121 del 2021, come conv., l’art. 24, comma 10-bis, del d.l. n. 4 del 2022, come conv., e l’art. 10, comma 4, del d.l. n. 198 del 2022, n. 198, come conv. che hanno ulteriormente modificato il testo dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019, come conv., spostando di volta in volta in avanti i termini per l’aggiornamento dei PEF e per l’adeguamento delle tariffe, rispettivamente al 31 dicembre 2021, al 31 ottobre 2022 e al 31 dicembre 2023, contestualmente differendo ulteriormente anche i termini per l’adeguamento tariffario delle annualità 2020 e 2021; 2020, 2021 e 2022; e 2020, 2021, 2022 e 2023. Tali disposizioni, incidendo sul testo originario dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019, hanno ulteriormente differito i termini ivi previsti, così aggravando i vizi di costituzionalità accertati. Gli atti legislativi in questione, nella loro sequenza, sono ancor più sintomatici del cattivo uso del potere legislativo sopra riscontrato.