Straniero - In genere - Espulsione amministrativa dell'imputato straniero irregolare - Sentenza di non luogo a procedere - Condizioni - Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio - Rilevabilità della condizione dopo l'emissione del decreto - Omessa previsione - In via subordinata: rilevabilità della condizione dopo l'emissione del decreto, ove emesso per reati che consentirebbero la citazione diretta a giudizio - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 245001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, che, nel disciplinare i rapporti tra l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione amministrativa dello straniero irregolare ed eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico, preclude al giudice del dibattimento, nei procedimenti in cui l’azione penale è stata esercitata con richiesta di rinvio a giudizio, la possibilità di rilevare la condizione di improcedibilità ivi prevista e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nella fase successiva all’emissione del decreto di cui all’art. 429 cod. proc. pen., ove l’espulsione dell’imputato straniero sia stata eseguita in data antecedente. L’istituto – inserito in un complessivo inasprimento della disciplina di contrasto all’immigrazione irregolare – integra una sopravvenuta condizione di non procedibilità dell’azione penale temporanea e sottoposta a una sorta di “condizione risolutiva”, perché se è poi violato l’obbligo di reingresso nel territorio dello Stato per il periodo di tempo stabilito l’azione penale torna a essere procedibile. Ciò posto, la preclusione censurata non comporta una ingiustificata disparità di trattamento, poiché l’ipotesi oggetto del giudizio a quo non è sovrapponibile a quella oggetto della questione affrontata e decisa con la sentenza n. 270/2019. A differenza dei procedimenti in cui l’azione penale viene esercitata mediante citazione diretta a giudizio, per quelli in cui l’azione penale viene esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio è previsto il passaggio attraverso l’udienza preliminare, snodo processuale in cui l’organo giudicante è tenuto a verificare nel contraddittorio l’eventuale sussistenza della condizione di improcedibilità, ciò giustificando il trattamento differenziato. Non è, pertanto, manifestamente irragionevole che il legislatore, dovendo bilanciare, nell’esercizio della sua discrezionalità, le contrapposte esigenze di limitare il rientro dell’immigrato irregolare e di punire i reati commessi nel territorio dello Stato, abbia fissato nella emissione del decreto che dispone il giudizio il limite temporale oltre il quale l’atipica condizione di improcedibilità non può più essere rilevata, non potendo dirsi illogico che, una volta superato lo snodo processuale dell’udienza preliminare ed effettuato dal giudice di tale udienza il vaglio in ordine alla prognosi di ragionevole previsione di condanna, venga ritenuto prevalente l’interesse dello Stato a proseguire il processo, al fine di accertare la eventuale colpevolezza dell’imputato, anche ove questo sia stato espulso e allontanato dal territorio dello Stato, ritenendo a questo punto recessivo l’interesse a evitare il suo reingresso per il solo esercizio del diritto di difesa. E del pari non è fondata la questione proposta in via subordinata, poiché, anche ove il reato contestato consenta di esercitare l’azione penale mediante citazione diretta a giudizio, una volta che, invece, l’azione penale sia stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio, l’udienza preliminare costituisce lo snodo processuale ragionevolmente individuato quale momento in cui l’organo giudicante è chiamato a verificare, nel contraddittorio, l’eventuale sussistenza della condizione di improcedibilità. (Precedenti: S. 129/2025 - mass. 46859; S. 270/2019 - mass. 41778).