Sentenza 89/2026 (ECLI:IT:COST:2026:89)
Massima numero 47568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
23/03/2026; Decisione del
23/03/2026
Deposito del 28/05/2026; Pubblicazione in G. U. 03/06/2026
Titolo
Tributi – Imposte sulle successioni e donazioni – Imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia – Determinazione della base imponibile – Disciplina intertemporale dettata dal d.lgs. n. 139 del 2024 trasfusa nel t.u. in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al d. lgs. n. 123 del 2025 – Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 255032).
Tributi – Imposte sulle successioni e donazioni – Imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia – Determinazione della base imponibile – Disciplina intertemporale dettata dal d.lgs. n. 139 del 2024 trasfusa nel t.u. in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al d. lgs. n. 123 del 2025 – Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 255032).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 102, comma 4, del d.lgs. n. 123 del 2025, t.u. di riordino delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti – entrato in vigore il 13 agosto 2025, ma con efficacia differita al 1° gennaio 2027 – in cui è stata trasfusa la disposizione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificata dalla disciplina transitoria di cui all’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024, anch’essa dichiarata costituzionalmente illegittima in via consequenziale.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/08/2025
n. 123
art. 102
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1957
n. 87
art. 27