Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata e convincente esclusione del rimettente - Corretta interpretazione del parametro convenzionale evocato in forza della giurisprudenza della Corte EDU esistente al momento della rimessione - Ammissibilità della questione.
È ammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen, censurato nella parte in cui non prevede il divieto di un secondo giudizio nei confronti di un imputato al quale, per gli stessi fatti, sia già stata irrogata nell'ambito di un processo amministrativo una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU. Il rimettente per un verso ha motivatamente e convincentemente esclusa la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata; per un altro verso ha correttamente interpretato la normativa interposta - art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU - in forza della giurisprudenza europea allora in essere, secondo cui il ne bis in idem convenzionale opera, nel rapporto tra accertamento tributario e accertamento penale, ogni qual volta sia stato definito uno dei relativi procedimenti. (Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2017, n. 200 del 2016, n. 102 del 2016, n. 36 del 2016 e n. 221 del 2015).
Le disposizioni della CEDU e dei suoi protocolli addizionali vivono nel significato loro attribuito dalla giurisprudenza della Corte EDU, che introduce un vincolo conformativo a carico dei poteri interpretativi del giudice nazionale quando può considerarsi consolidata. (Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2015, n. 349 del 2007 e n. 348 del 2007).