Sentenza 43/2018 (ECLI:IT:COST:2018:43)
Massima numero 39971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  24/01/2018;  Decisione del  24/01/2018
Deposito del 02/03/2018; Pubblicazione in G. U. 07/03/2018
Massime associate alla pronuncia:  39968  39969  39970


Titolo
Processo penale - Imputato già condannato, per gli stessi fatti a sanzione amministrativa (nella specie: tributaria) sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU - Inapplicabilità del divieto di un secondo giudizio - Denunciata violazione del divieto convenzionale del bis in idem - Sopravvenuto mutamento del significato attribuito a quest'ultimo dalla Corte EDU - Restituzione degli atti al rimettente - Persistente attualità dell'invito al legislatore a risolvere le frizioni tra ordinamento nazionale e la CEDU.

Testo

È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Monza, perché rivaluti, alla stregua della mutata giurisprudenza convenzionale, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., censurato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Prot. n. 7 della CEDU, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli. La sentenza della Corte EDU 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il ne bis in idem non opera quando i procedimenti sono avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, modificando la precedente giurisprudenza, per la quale il divieto di bis in idem era sostanzialmente inderogabile e di natura esclusivamente processuale. Per effetto di tale sentenza si è passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono indipendentemente l'uno dall'altro, alla facoltà di coordinarli nel tempo e nell'oggetto, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza come preordinati a un'unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all'entità della pena (in senso convenzionale) complessivamente irrogata.

La nuova regola espressa dalla Corte EDU, 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, considerata diritto vivente, rende meno probabile l'applicazione del divieto convenzionale di bis in idem alle ipotesi di duplicazione dei procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto, senza però escludere che tale applicazione si imponga di nuovo, sia nell'ambito degli illeciti tributari, sia in altri settori dell'ordinamento, ogni volta che venga a mancare l'adeguato legame temporale e materiale tra essi. Resta perciò attuale l'invito al legislatore a stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni che il sistema del c.d. doppio binario genera tra l'ordinamento nazionale e la CEDU. (Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2016; ordinanza n. 150 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 649  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n. 7  art. 4