Sentenza 44/2018 (ECLI:IT:COST:2018:44)
Massima numero 39911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
07/02/2018; Decisione del
07/02/2018
Deposito del 02/03/2018; Pubblicazione in G. U. 07/03/2018
Titolo
Oggetto del giudizio - Disposizione abrogata e sostituita da altra nelle more del giudizio di legittimità costituzionale - Trasferimento della questione sulla disposizione sopravvenuta - Possibilità solo se questa non abbia contenuto radicalmente innovativo - Necessaria salvaguardia del carattere dispositivo e dell'onere di impugnazione nei giudizi in via principale.
Oggetto del giudizio - Disposizione abrogata e sostituita da altra nelle more del giudizio di legittimità costituzionale - Trasferimento della questione sulla disposizione sopravvenuta - Possibilità solo se questa non abbia contenuto radicalmente innovativo - Necessaria salvaguardia del carattere dispositivo e dell'onere di impugnazione nei giudizi in via principale.
Testo
È possibile il "trasferimento" della questione di legittimità costituzionale dalla disposizione originariamente censurata a quella nuova che l'ha sostituita, perché oggetto della questione di costituzionalità è la norma (ossia il precetto o regula iuris) veicolata dalla disposizione (ossia la legge o l'atto avente forza di legge ex art. 134 Cost.), nella misura in cui questa, a seguito di interpretazione, esprime tale norma. Se muta la disposizione (per ius superveniens), ma la norma rimane invariata nel suo contenuto (e, con essa, le censure che la investono), la medesima norma diviene oggetto del sindacato di legittimità e l'esito dello scrutinio è riferito alla nuova disposizione - sulla quale la questione risulta "trasferita" - anche quando, nei giudizi in via di azione, essa non sia perfettamente identica a quella originariamente censurata, ma presenti differenze minime e comunque marginali, in ragione di un concorrente principio di effettività della tutela costituzionale delle parti. In tale evenienza il trasferimento comporta altresì una sua qualche estensione, perché il suo oggetto finisce per abbracciare la disposizione anche come successivamente modificata, senza per questo sconfinare nell'area del sindacato in via consequenziale, che presuppone invece una disposizione (e una norma) diverse, e senza che vi sia lesione del contraddittorio, tenuto conto del carattere dispositivo del giudizio in via principale e dell'inderogabilità del termine per proporre l'impugnazione. Il trasferimento deve invece escludersi - perché altrimenti supplirebbe impropriamente all'onere di impugnazione - se, a seguito della modifica, la disposizione risulti dotata di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, nel qual caso la nuova disposizione va impugnata con autonomo ricorso. (Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2017, n. 40 del 2016, n. 17 del 2015, n. 249 del 2014, n. 138 del 2014, n. 219 del 2013, n. 300 del 2012, n.193 del 2012, n. 70 del 2012, n. 32 del 2012, n. 30 del 2012, n. 40 del 2010, n. 237 del 2009, n. 139 del 2009 e n. 84 del 1996; per l'opinione più risalente sempre contraria al trasferimento, e conseguente manifesta inammissibilità, con riferimento all'ipotesi della reiterazione di dd.ll. non convertiti: ordinanze n. 470 del 1993, n. 508 del 1993 e n. 509 del 1993).
È possibile il "trasferimento" della questione di legittimità costituzionale dalla disposizione originariamente censurata a quella nuova che l'ha sostituita, perché oggetto della questione di costituzionalità è la norma (ossia il precetto o regula iuris) veicolata dalla disposizione (ossia la legge o l'atto avente forza di legge ex art. 134 Cost.), nella misura in cui questa, a seguito di interpretazione, esprime tale norma. Se muta la disposizione (per ius superveniens), ma la norma rimane invariata nel suo contenuto (e, con essa, le censure che la investono), la medesima norma diviene oggetto del sindacato di legittimità e l'esito dello scrutinio è riferito alla nuova disposizione - sulla quale la questione risulta "trasferita" - anche quando, nei giudizi in via di azione, essa non sia perfettamente identica a quella originariamente censurata, ma presenti differenze minime e comunque marginali, in ragione di un concorrente principio di effettività della tutela costituzionale delle parti. In tale evenienza il trasferimento comporta altresì una sua qualche estensione, perché il suo oggetto finisce per abbracciare la disposizione anche come successivamente modificata, senza per questo sconfinare nell'area del sindacato in via consequenziale, che presuppone invece una disposizione (e una norma) diverse, e senza che vi sia lesione del contraddittorio, tenuto conto del carattere dispositivo del giudizio in via principale e dell'inderogabilità del termine per proporre l'impugnazione. Il trasferimento deve invece escludersi - perché altrimenti supplirebbe impropriamente all'onere di impugnazione - se, a seguito della modifica, la disposizione risulti dotata di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, nel qual caso la nuova disposizione va impugnata con autonomo ricorso. (Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2017, n. 40 del 2016, n. 17 del 2015, n. 249 del 2014, n. 138 del 2014, n. 219 del 2013, n. 300 del 2012, n.193 del 2012, n. 70 del 2012, n. 32 del 2012, n. 30 del 2012, n. 40 del 2010, n. 237 del 2009, n. 139 del 2009 e n. 84 del 1996; per l'opinione più risalente sempre contraria al trasferimento, e conseguente manifesta inammissibilità, con riferimento all'ipotesi della reiterazione di dd.ll. non convertiti: ordinanze n. 470 del 1993, n. 508 del 1993 e n. 509 del 1993).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte