Oggetto del giudizio - Norma successivamente abrogata e sostituita da altra dal contenuto innovativo e non conferente riguardo alle censure proposte - Possibilità di trasferimento della questione sulla nuova disposizione - Esclusione - Permanenza della norma originaria come oggetto del giudizio.
Le sopravvenute e non satisfattive disposizioni che modificano e abrogano, per incompatibilità, l'art. 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015, presentano un contenuto radicalmente e non marginalmente innovativo rispetto a quello censurato, con la conseguenza che non è possibile il trasferimento ad esse della questione di legittimità costituzionale in via principale promossa dalla Regione Veneto, sia perché diversa è la loro portata precettiva, sia perché non sono più conferenti le ragioni di illegittimità costituzionale argomentate dalla ricorrente nel dedurre la lesione delle competenze regionali. Mentre la disposizione censurata, che stanziava un contributo finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica, demandava il riparto ad una fonte subordinata amministrativa (d.m., da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), le disposizioni sopravvenute (della legge n. 160 del 2016 e del d.l. n. 50 del 2017) hanno esse stesse operato il riparto, elevando la fonte della sua regolamentazione al livello di normazione primaria, cosicché le censure che in ipotesi la ricorrente avrebbe potuto muovere ‒ con autonoma e distinta impugnativa - necessariamente avrebbero avuto un contenuto ed un'articolazione argomentativa ben diversi, dal momento che il principio collaborativo non opera - ad esclusione, a date condizioni, della legge delega - nel procedimento legislativo di produzione della normativa primaria. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2010 e n. 162 del 2007).
Il principio collaborativo - segnatamente la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata - non opera nel caso del procedimento legislativo primario, non essendo l'esercizio della funzione legislativa soggetto a procedure di leale collaborazione; solo nel caso di legge di delega è possibile ipotizzare che, a particolari condizioni, debba innestarsi nel corso dell'emanazione del d.lgs. un momento di leale collaborazione tra Stato e Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2017, n. 251 del 2016, n. 43 del 2016, n. 65 del 2016, n. 63 del 2013, n. 112 del 2010, n. 159 del 2008 e n. 387 del 2007).