Sentenza 44/2018 (ECLI:IT:COST:2018:44)
Massima numero 39913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
07/02/2018; Decisione del
07/02/2018
Deposito del 02/03/2018; Pubblicazione in G. U. 07/03/2018
Titolo
Edilizia ed urbanistica - Edilizia scolastica - Contributo finalizzato al finanziamento delle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica - Ripartizione con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali - Ricorso della Regione Veneto - Denunciato irragionevole criterio di riparto, con conseguente violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria regionale, dei principi di buon andamento e di leale collaborazione - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata - Nuova disciplina, innovativa di quella abrogata - Sopravvenuta carenza di interesse - Inammissibilità delle questioni.
Edilizia ed urbanistica - Edilizia scolastica - Contributo finalizzato al finanziamento delle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica - Ripartizione con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali - Ricorso della Regione Veneto - Denunciato irragionevole criterio di riparto, con conseguente violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria regionale, dei principi di buon andamento e di leale collaborazione - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata - Nuova disciplina, innovativa di quella abrogata - Sopravvenuta carenza di interesse - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., e al principio di leale collaborazione - dell'art. 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015, che stanzia, a favore delle Province e delle città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, un contributo finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica, prevedendo che la sua ripartizione avvenga con d.m. da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La norma impugnata non ha mai avuto applicazione, né può averne, dal momento che la disposizione che la conteneva è stata abrogata per incompatibilità, quanto al riparto del contributo, dagli artt. 8, comma 1-ter, della legge n. 160 del 2016 e 17 del d.l. n. 50 del 2017, sicché la ricorrente non può più ottenere il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'emanazione dell'atto amministrativo originariamente deputato ad operare il riparto, perché tale atto non c'è stato e più non potrà esserci.
Sono dichiarate inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., e al principio di leale collaborazione - dell'art. 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015, che stanzia, a favore delle Province e delle città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, un contributo finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica, prevedendo che la sua ripartizione avvenga con d.m. da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La norma impugnata non ha mai avuto applicazione, né può averne, dal momento che la disposizione che la conteneva è stata abrogata per incompatibilità, quanto al riparto del contributo, dagli artt. 8, comma 1-ter, della legge n. 160 del 2016 e 17 del d.l. n. 50 del 2017, sicché la ricorrente non può più ottenere il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'emanazione dell'atto amministrativo originariamente deputato ad operare il riparto, perché tale atto non c'è stato e più non potrà esserci.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 754
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte