Sentenza 45/2018 (ECLI:IT:COST:2018:45)
Massima numero 39914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  07/02/2018;  Decisione del  07/02/2018
Deposito del 02/03/2018; Pubblicazione in G. U. 07/03/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Riti speciali - Conversione da rito ordinario a rito speciale - Conservazione degli effetti sostanziali e processuali prodotti secondo le norme del rito ordinario seguito fino alla conversione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, difesa e giusto processo - Richiesta di pronuncia additiva che modifichi le scelte discrezionali riservate al legislatore - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile, per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 426 cod. proc. civ., come interpretato dal diritto vivente, nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito speciale previsto per i rapporti di lavoro e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento. L'auspicata, da parte del rimettente, riformulazione del meccanismo di conversione del rito (rispondente a un principio di conservazione dell'atto proposto in forma erronea) sub art. 426 cod. proc. civ. - affinché detto mutamento operi solo pro futuro, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo - implica la modifica di una regola processuale rientrante nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, perché riflette una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena e non dimidiata dell'atto irrituale. Tale petitum, pur di per sé meritevole di considerazione, non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina, posto che essa (a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali.

La diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) è giustificata, essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia; il principio della legale conoscenza delle norme non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte. (Precedenti citati: sentenze n. 347 del 1987 e n. 61 del 1980; ordinanze n. 152 del 2000 e n. 936 del 1988).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 426  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte