Sentenza 46/2018 (ECLI:IT:COST:2018:46)
Massima numero 39915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
07/02/2018; Decisione del
07/02/2018
Deposito del 02/03/2018; Pubblicazione in G. U. 07/03/2018
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza - Contributo di solidarietà - Determinazione delle aliquote, con legge della Regione Siciliana, sui trattamenti pensionistici erogati dal fondo pensioni Sicilia e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza della Regione - Destinazione dei risparmi al bilancio regionale per finalità sociali in base a leggi regionali, ovvero al bilancio statale in base alla normativa statale - Prospettazione di più opzioni ermeneutiche alternative - Assenza di nesso di subordinazione logica-giuridica tra le qualificazioni del prelievo censurato - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Previdenza - Contributo di solidarietà - Determinazione delle aliquote, con legge della Regione Siciliana, sui trattamenti pensionistici erogati dal fondo pensioni Sicilia e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza della Regione - Destinazione dei risparmi al bilancio regionale per finalità sociali in base a leggi regionali, ovvero al bilancio statale in base alla normativa statale - Prospettazione di più opzioni ermeneutiche alternative - Assenza di nesso di subordinazione logica-giuridica tra le qualificazioni del prelievo censurato - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
È dichiarata inammissibile, per plurimi concorrenti motivi, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei Conti, sez. giur. per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38 e 53 Cost., ed all'art. 36 dello statuto reg. Siciliana - dell'art. 22, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014 e dell'art. 1, comma 487, della legge n. 147 del 2013, che stabiliscono, rispettivamente, le aliquote del contributo di solidarietà - introdotto dall'art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013 - sui trattamenti pensionistici superiori a 50.000 euro erogati dal Fondo pensioni Sicilia e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza della Regione Siciliana, a sostegno economico dei datori di lavoro che assumono lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili e che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della loro autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di garanzia per le piccole imprese e per la prima casa. La questione è formulata in base a più opzioni ermeneutiche, sostanzialmente alternative, investenti disposizioni in parte distinte, lasciando alla Corte di dover scegliere quale sia l'interpretazione fondante il dubbio di costituzionalità da scrutinare; essa è inoltre priva di un nesso di subordinazione logico-giuridica tra le qualificazioni (come tributo o prestazione imposta) del prelievo impugnato, declinate su un piano di sostanziale parità. Infine, nella prospettiva della natura tributaria del prelievo regionale, il rimettente non chiarisce se tale natura sia presupposta in ragione della sua destinazione al bilancio regionale per finalità sociali ovvero della destinazione al bilancio dello Stato, parallelamente denunciata, con ciò incorrendo anche in un difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione. (Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2016; ordinanze n. 18 del 2016, n. 41 del 2015 e n. 49 del 2010; sentenze n. 173 del 2016 e n. 116 del 2013, sul prelievo di cui all'art. 1, comma 487, legge n. 147 del 2013).
È dichiarata inammissibile, per plurimi concorrenti motivi, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei Conti, sez. giur. per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38 e 53 Cost., ed all'art. 36 dello statuto reg. Siciliana - dell'art. 22, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014 e dell'art. 1, comma 487, della legge n. 147 del 2013, che stabiliscono, rispettivamente, le aliquote del contributo di solidarietà - introdotto dall'art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013 - sui trattamenti pensionistici superiori a 50.000 euro erogati dal Fondo pensioni Sicilia e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza della Regione Siciliana, a sostegno economico dei datori di lavoro che assumono lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili e che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della loro autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di garanzia per le piccole imprese e per la prima casa. La questione è formulata in base a più opzioni ermeneutiche, sostanzialmente alternative, investenti disposizioni in parte distinte, lasciando alla Corte di dover scegliere quale sia l'interpretazione fondante il dubbio di costituzionalità da scrutinare; essa è inoltre priva di un nesso di subordinazione logico-giuridica tra le qualificazioni (come tributo o prestazione imposta) del prelievo impugnato, declinate su un piano di sostanziale parità. Infine, nella prospettiva della natura tributaria del prelievo regionale, il rimettente non chiarisce se tale natura sia presupposta in ragione della sua destinazione al bilancio regionale per finalità sociali ovvero della destinazione al bilancio dello Stato, parallelamente denunciata, con ciò incorrendo anche in un difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione. (Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2016; ordinanze n. 18 del 2016, n. 41 del 2015 e n. 49 del 2010; sentenze n. 173 del 2016 e n. 116 del 2013, sul prelievo di cui all'art. 1, comma 487, legge n. 147 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
12/08/2014
n. 21
art. 22
co. 1
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 487
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 53
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte