Sentenza 47/2018 (ECLI:IT:COST:2018:47)
Massima numero 39973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  07/02/2018;  Decisione del  07/02/2018
Deposito del 02/03/2018; Pubblicazione in G. U. 07/03/2018
Massime associate alla pronuncia:  39972


Titolo
Trasporto - Trasporto di merci su strada - Determinazione transitoria del corrispettivo dovuto qualora il contratto sia stipulato in forma orale - Introduzione di una tariffa minima - Denunciata violazione dei principi di concorrenza e di uguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lucca in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 e 11, del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con mod., in legge n. 133 del 2008, nel testo temporale vigente, nella parte in cui introduce una tariffa minima per i trasporti nazionali per conto terzi. La disposizione censurata, applicabile ai contratti stipulati in forma orale, sostituendo il sistema delle "tariffe a forcella", previsto dalla legge n. 298 del 1974 - più incisivo sulla libertà negoziale delle parti, ma ritenuto legittimo sia dalla Corte costituzionale che da quella di Giustizia europea - e quello successivo della libera contrattazione, previsto dal d.lgs. n. 286 del 2005, fissa delle limitazioni alla libera iniziativa economica privata che appaiono ragionevoli, proporzionate e compatibili con i principi costituzionali. Inoltre, pur non trovando applicazione riguardo ai trasporti di cabotaggio, disciplinati dal reg. n. 1072/2009/CE, tali limitazioni non costituiscono una discriminazione a rovescio, perché il cabotaggio è una prestazione occasionale, soggetta a precisi limiti quantitativi, svolta da un'impresa non stabilita sul territorio nazionale, nell'ambito di un trasporto internazionale; il concorso della disciplina nazionale e di quella comunitaria, dunque, non genera irragionevoli disparità di trattamento a danno degli operatori nel mercato nazionale, né costituisce una irragionevole scelta di un regime che finisce per omologare fra loro situazioni diverse o, al contrario, per differenziare il trattamento di situazioni analoghe, cosicché l'eventualità di effetti negativi sulle imprese nazionali attiene semmai a profili di mero fatto. (Precedenti citati: sentenze n. 443 del 1997, n. 386 del 1996, n. 193 del 1996 e n. 89 del 1996).

Non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, come sancito dall'art. 41, secondo comma, Cost., purché, per un verso, l'individuazione di quest'ultima non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 247 del 2010, n. 152 del 2010 e n. 167 del 2009).

Sebbene sia evidente che la sicurezza stradale trovi più diretta tutela nelle disposizioni in materia di circolazione stradale e nelle relative sanzioni, non appare né irragionevole né arbitrario che il legislatore persegua tale obiettivo anche con strumenti "indiretti", quali un sistema tariffario che eviti comportamenti poco compatibili con la sicurezza stradale.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte