Ordinanza 48/2018 (ECLI:IT:COST:2018:48)
Massima numero 39916
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  24/01/2018;  Decisione del  24/01/2018
Deposito del 02/03/2018; Pubblicazione in G. U. 07/03/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Comuni, Province e Città metropolitane - Circolare adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie - Automatico riassorbimento, da parte delle Regioni, della dotazione organica precedentemente assegnata alle Province - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Campania - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, costituito in giudizio - il processo relativo al conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania, per contrasto con gli artt. 114, 117, 118, 119, 120, nonché con gli artt. 3, 5 e 97 Cost., nei confronti dello Stato in relazione alla circolare n. 1/2015 (DAR Prot. 1856 del 29.1.2015), del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con particolare riguardo al passaggio concernente il comma 422 della legge n. 190 del 2014, relativo alle procedure di mobilità del personale delle Province.

La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: ordinanze n. 4 del 2017, n. 221del 2016, n. 218 del 2016, n. 98 del 2016 e n. 71 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

 29/01/2015  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte