Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Rendiconto generale per l'esercizio 2013 - Approvazione oltre il termine previsto - Ricorso del Governo - Denunciato pregiudizio all'equilibrio finanziario regionale e all'armonizzazione dei bilanci pubblici - Insussistenza del vizio ipotizzato - Non fondatezza della questione.
È ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2017, proposta dal Governo - in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., e in relazione alla legge reg. Abruzzo n. 3 del 2002 e al d.lgs. n. 76 del 2000 - per il mancato rispetto del termine previsto per l'emanazione della legge regionale di approvazione del rendiconto 2013. Anche se i termini sono ampiamente scaduti e tale grave ritardo fa seguito a un'ulteriore serie di ritardi inerenti agli esercizi anteriori, il loro superamento non comporta alcuna preclusione al successivo esercizio del potere-dovere di rendicontazione in capo alla Regione, in quanto una tale infondata preclusione paralizzerebbe, ove fosse applicata, la corretta gestione economico-finanziaria degli esercizi successivi.
Il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., in quanto collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato, consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Esso esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie. (Precedente citato: sentenza n. 181 del 2015).
In materia di approvazione della legge regionale di rendiconto, reiterati e gravi ritardi nell'espletamento di funzioni primarie da parte dell'ente territoriale consentono all'ordinamento anche provvedimenti sostitutivi come, ad esempio, la predisposizione del rendiconto, sulla base del potere contemplato dall'art. 120, secondo comma, Cost.