Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Rendiconto generale per l'esercizio 2013 - Disposizioni in rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale con quelle dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale consequenziale.
Sono dichiarate costituzionalmente illegittime - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - le residue disposizioni della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2017, relative al rendiconto regionale del 2013, in considerazione dell'inscindibile connessione finanziaria con quelle specificatamente impugnate e dichiarate non conformi a Costituzione. L'assenza di un risultato univoco di amministrazione, l'incongruità degli elementi aggregati per il suo calcolo e l'inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari - che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale - coinvolgono la legge di approvazione del rendiconto 2013 nella sua interezza, non essendo utilmente scindibili gli elementi che ne compongono la struttura. (Precedenti citati: sentenza n. 274 del 2017, n. 266 del 2013 e n. 250 del 2013).
L'efficacia di diritto sostanziale che il rendiconto riveste in riferimento ai risultati dai quali scaturisce la gestione finanziaria successiva e l'invalidità delle partite destinate, attraverso la necessaria aggregazione, a determinarne le risultanze, pregiudicano irrimediabilmente l'armonia logica e matematica che caratterizza funzionalmente il perseguimento dell'equilibrio del bilancio, anche negli esercizi successivi. (Precedente citato: sentenza n. 274 del 2017).