Sentenza 52/2018 (ECLI:IT:COST:2018:52)
Massima numero 39921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  06/02/2018;  Decisione del  06/02/2018
Deposito del 08/03/2018; Pubblicazione in G. U. 14/03/2018
Massime associate alla pronuncia:  39919  39920  39922  39923


Titolo
Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente - Presupposto di legittima instaurazione del processo principale - Valutazione rimessa al giudice a quo - Verifica esterna della Corte costituzionale - Finalità meramente strumentale al riscontro della rilevanza - Ammissibilità delle questioni.

Testo

Sono ammissibili - sotto il profilo della giurisdizione del giudice rimettente - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17 della legge reg. Campania n. 12 del 2005 e 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, considerando che la contestazione sorta in ordine a tale presupposto nel giudizio principale è stata decisa dal giudice di appello, che ha rimesso la causa al rimettente, ai sensi dell'art. 59, lett. a), del d.lgs. n. 546 del 1992.

Per costante giurisprudenza costituzionale, la sussistenza della giurisdizione costituisce un presupposto della legittima instaurazione del processo principale, la cui valutazione è rimessa al giudice a quo, rispetto al quale spetta alla Corte costituzionale una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione. (Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2016 e n. 245 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  11/08/2005  n. 15  art. 17  co. 

legge della Regione Campania  30/01/2008  n. 1  art. 19  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte