Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente - Presupposto di legittima instaurazione del processo principale - Valutazione rimessa al giudice a quo - Verifica esterna della Corte costituzionale - Finalità meramente strumentale al riscontro della rilevanza - Ammissibilità delle questioni.
Sono ammissibili - sotto il profilo della giurisdizione del giudice rimettente - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17 della legge reg. Campania n. 12 del 2005 e 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, considerando che la contestazione sorta in ordine a tale presupposto nel giudizio principale è stata decisa dal giudice di appello, che ha rimesso la causa al rimettente, ai sensi dell'art. 59, lett. a), del d.lgs. n. 546 del 1992.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la sussistenza della giurisdizione costituisce un presupposto della legittima instaurazione del processo principale, la cui valutazione è rimessa al giudice a quo, rispetto al quale spetta alla Corte costituzionale una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione. (Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2016 e n. 245 del 2016).