Prospettazione della questione incidentale - Premessa interpretativa del rimettente - Valutazione da parte della Corte (in mancanza di un diritto vivente) - Diversità rispetto alla valutazione della legittima istaurazione del giudizio incidentale, rimessa al giudice a quo.
La positiva verifica della propria giurisdizione effettuata dal rimettente, e le ragioni della stessa, non escludono il potere della Corte costituzionale di valutare la correttezza interpretativa da cui muove il giudice a quo che, nel caso in esame - relativo al giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 17 della legge reg. Campania n. 12 del 2005 e 19 della legge della medesima Regione n. 1 del 2008 - non era dunque sollevato dall'onere di motivare in ordine alle ragioni della natura tributaria del prelievo previsto dalle norme regionali censurate. Tale onere motivazionale non può essere escluso neanche qualora, come nella specie, il giudice a quo sia vincolato in punto di sussistenza della giurisdizione, quale presupposto della legittima insaturazione del processo principale. In mancanza di un "diritto vivente", la Corte costituzionale procede direttamente all'interpretazione della disposizione, anche allo scopo di stabilire la pertinenza dei parametri costituzionali evocati; conseguentemente, ancora prima, grava sul rimettente l'onere di esplicitare le ragioni della premessa interpretativa dalla quale egli muove per dubitare della legittimità costituzionale della medesima. (Precedente citato: ordinanza n. 387 del 1990).
La rilevanza che la Corte costituzionale attribuisce al cosiddetto "diritto vivente", la induce, di regola, ad assumere la disposizione censurata nel significato da questo ritenuto, astenendosi dal fornirne uno proprio. Affinché ciò accada, è però necessario che sussista un'elaborazione giurisprudenziale che connoti la norma censurata in termini appunto di "diritto vivente", circostanza ricorrente in presenza di un'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione, alla quale compete la funzione nomofilattica. (Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2017, n. 220 del 2015, n. 78 del 2015 e n. 11 del 2015).