Polizia (Forze di) - Polizia di Stato - Indennità di impiego operativo al personale non dirigente del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS) - Attribuzione ai dirigenti presso lo stesso reparto - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, anche rispetto a quanto previsto per i dirigenti del GIS, della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 180005).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal TAR Lazio, sez. prima quater, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, nella parte in cui non prevede che l’indennità di impiego operativo attribuita dall’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 al personale non dirigente del Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato (NOCS) si applichi anche ai dipendenti con qualifica dirigenziale in servizio presso lo stesso reparto. È, in primo luogo, da escludere la disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e le corrispondenti figure apicali del GIS, in quanto le posizioni a raffronto risultano eterogenee sia in ragione della natura, non del tutto coincidente, delle competenze assegnate ai rispettivi reparti, sia in forza delle differenze qualitative delle rispettive specializzazioni tecniche e operative. Benché il NOCS svolga attività affini a quelle di competenza dei Reparti antiterrorismo e pronto impiego della Guardia di finanza (ATPI) e del Gruppo intervento speciale dell’Arma dei carabinieri, occorre tuttavia considerare che il GIS, oltre ad operare come unità speciale di polizia, agisce anche quale forza speciale appartenente al Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali (COFS). Ed è in forza di tale duplice ruolo che il GIS, a differenza del NOCS, è qualificato anche come reparto incursore. Né sussiste la denunciata violazione dell’art. 3 Cost. in riferimento al diverso trattamento tra i dirigenti del NOCS e i dipendenti dello stesso nucleo privi di qualifica dirigenziale, dovendosi escludere la comparabilità delle due categorie professionali in ragione della eterogeneità dei rispettivi status giuridico ed economico. La categoria dei dirigenti pubblici, compresi quelli delle Forze di polizia, è infatti inquadrata in una carriera a sé, completamente distinta e separata dal restante personale, per cui una diversa disciplina del rispettivo trattamento economico è pienamente ammissibile; ciò anche in consonanza con la regola generale della onnicomprensività della retribuzione, tipica della dirigenza pubblica. Parimenti non fondata è la questione sollevata in riferimento all’art. 36 Cost., in quanto l’indennità di impiego per gli operatori del NOCS costituisce soltanto una parte del trattamento economico accessorio spettante al personale della Polizia di Stato in servizio presso detto reparto, così che non può costituire oggetto di scrutinio di proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, dovendo detta verifica investire il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso e non i singoli elementi che lo compongono, né le sole prestazioni accessorie. (Precedenti: S. 73/2024 - mass. 46124; S. 200/2023 - mass. 45860; S. 108/2023 - mass. 45555; S. 270/2022 - mass. 45186; S. 172/2021 - mass. 44075; S. 27/2022 - mass. 44596; S. 71/2021 - mass. 43829; S. 236/2017; S. 164/1994 - mass. 20280).