Sentenza 52/2018 (ECLI:IT:COST:2018:52)
Massima numero 39923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  06/02/2018;  Decisione del  06/02/2018
Deposito del 08/03/2018; Pubblicazione in G. U. 14/03/2018
Massime associate alla pronuncia:  39919  39920  39921  39922


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Campania - Contributo annuo a carico dei titolari di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava - Contributo ambientale annuo a carico dei titolari di autorizzazioni estrattive - Ritenuta istituzione di tributi regionali, in assenza di una legge statale che ne individui gli elementi essenziali - Denunciata violazione del principio di legalità, di riserva di legge, di uguaglianza e di libertà dell'iniziativa economica - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili - per mancata motivazione in ordine alla natura tributaria del prelievo contestato - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17 della legge reg. Campania n. 12 del 2005 e 19 della legge della medesima Regione n. 1 del 2008, sollevate - in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 117 e 119 Cost. - dalla CTP di Napoli, che prevendono, nel testo anteriore alle modifiche normative successivamente intervenute, un contributo annuo e un contributo ambientale a carico, rispettivamente, del titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava, e dei titolari di autorizzazioni estrattive. La mancanza di una consolidata elaborazione giurisprudenziale - e, comunque, di una pronuncia sul punto da parte del giudice di legittimità - imponeva al giudice a quo di verificare se la qualificazione come tributario del prelievo fosse corretta, esplicitando, almeno in sintesi, le ragioni a conforto della sussistenza degli indefettibili requisiti necessari per detta configurazione, operazione ermeneutica imprescindibile per accertare la riferibilità alla norma dei parametri costituzionali che si ipotizzano lesi proprio ed esclusivamente in ragione dell'asserita natura tributaria del prelievo. L'ordinanza di rimessione non ha svolto nessun argomento a conforto di tale premessa; né il relativo onere motivazionale può ritenersi adempiuto mediante il mero, generico, riferimento alla sentenza del giudice di appello, in quanto effettuato senza dare conto in alcun modo delle ragioni in questa addotte a conforto della natura tributaria dei prelievi, che costituisce il presupposto dei dubbi di legittimità costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 45 del 2017).

La qualificazione come tributario del prelievo è corretta se sussistono gli indefettibili requisiti necessari per detta configurazione, e cioè che la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. (Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2017 e n. 236 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  11/08/2005  n. 15  art. 17  co. 

legge della Regione Campania  30/01/2008  n. 1  art. 19  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte