Sentenza 53/2018 (ECLI:IT:COST:2018:53)
Massima numero 39925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  07/02/2018;  Decisione del  07/02/2018
Deposito del 08/03/2018; Pubblicazione in G. U. 14/03/2018
Massime associate alla pronuncia:  39924  39926  39927  39928  39929


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Poteri del giudice dell'esecuzione penale - Efficacia dell'eventuale pronuncia additiva sul potere di provvedere sulla sospensione condizionale della pena - Sussistenza della rilevanza - Rigetto di eccezione di preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 671 cod. proc. pen., nella parte in cui le questioni sollevate mirano ad attribuire al giudice dell'esecuzione il potere di assumere determinazioni in ordine alla concessione o alla revoca della sospensione condizionale della pena. Nel caso di specie - per affermazione dello stesso rimettente - il condannato istante non ha fruito di alcun beneficio, in quanto gravato da precedenti penali ostativi. Se il giudice dell'esecuzione venisse abilitato a rideterminare la pena del reato permanente, il potere di provvedere sulla sospensione condizionale discenderebbe automaticamente dall'innesto della pronuncia additiva sul tessuto della norma censurata.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 671  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte