Sentenza 53/2018 (ECLI:IT:COST:2018:53)
Massima numero 39926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
07/02/2018; Decisione del
07/02/2018
Deposito del 08/03/2018; Pubblicazione in G. U. 14/03/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Denunciata violazione cumulativa di parametri costituzionali - Possibilità di ricavare le distinte ragioni dall'ordinanza di rimessione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Denunciata violazione cumulativa di parametri costituzionali - Possibilità di ricavare le distinte ragioni dall'ordinanza di rimessione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura dello Stato, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Pur se il rimettente ha denunciato cumulativamente la violazione dei parametri costituzionali evocati, dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione risultano agevolmente ricavabili le ragioni dei vulnera costituzionali ventilati.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura dello Stato, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Pur se il rimettente ha denunciato cumulativamente la violazione dei parametri costituzionali evocati, dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione risultano agevolmente ricavabili le ragioni dei vulnera costituzionali ventilati.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 671
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte