Sentenza 53/2018 (ECLI:IT:COST:2018:53)
Massima numero 39928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
07/02/2018; Decisione del
07/02/2018
Deposito del 08/03/2018; Pubblicazione in G. U. 14/03/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di pronuncia additiva - Soluzione coerente e idonea a evitare vuoti di legislazione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di pronuncia additiva - Soluzione coerente e idonea a evitare vuoti di legislazione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura dello Stato, per invocata pronuncia additiva in assenza di soluzione costituzionalmente obbligata, in quanto volta a introdurre una disciplina del reato permanente nella fase esecutiva, scelta che rientrerebbe nella discrezionalità esclusiva del legislatore. Laddove si riconosca l'esigenza costituzionale di ricomporre l'unità del reato permanente frantumata in sede cognitiva, la rideterminazione unitaria della pena da parte del giudice dell'esecuzione si presenta come l'unica soluzione coerente in una cornice di sistema, mentre l'automatica estensione alla fattispecie considerata, nei limiti della compatibilità, delle previsioni relative all'applicazione in sede esecutiva degli istituti del concorso formale e della continuazione varrebbe ad evitare ogni possibile vuoto di disciplina conseguente all'accoglimento del petitum del rimettente.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura dello Stato, per invocata pronuncia additiva in assenza di soluzione costituzionalmente obbligata, in quanto volta a introdurre una disciplina del reato permanente nella fase esecutiva, scelta che rientrerebbe nella discrezionalità esclusiva del legislatore. Laddove si riconosca l'esigenza costituzionale di ricomporre l'unità del reato permanente frantumata in sede cognitiva, la rideterminazione unitaria della pena da parte del giudice dell'esecuzione si presenta come l'unica soluzione coerente in una cornice di sistema, mentre l'automatica estensione alla fattispecie considerata, nei limiti della compatibilità, delle previsioni relative all'applicazione in sede esecutiva degli istituti del concorso formale e della continuazione varrebbe ad evitare ogni possibile vuoto di disciplina conseguente all'accoglimento del petitum del rimettente.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 671
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte