Sentenza 53/2018 (ECLI:IT:COST:2018:53)
Massima numero 39929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  07/02/2018;  Decisione del  07/02/2018
Deposito del 08/03/2018; Pubblicazione in G. U. 14/03/2018
Massime associate alla pronuncia:  39924  39925  39926  39927  39928


Titolo
Esecuzione penale - Pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta - Potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare una pena unica (anche ai fini della sospensione condizionale) - Omessa previsione - Denunciato irragionevole cumulo materiale delle pene e lesione della tutela giurisdizionale del condannato in sede di esecuzione - Censure basate su erroneo presupposto interpretativo - Applicabilità, anche in sede esecutiva, della disciplina del reato continuato - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 671 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare una pena unica, che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale. Mentre è corretto, perché conforme al diritto vivente, ritenere che nel caso considerato non trova applicazione la disciplina degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., in tema di divieto di un secondo giudizio e di pluralità di condanne per un medesimo fatto (ne bis in idem), è invece applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità - a seguito della interruzione giudiziale della permanenza conseguente alle modalità di accertamento dell'illecito, e contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente - la disciplina del reato continuato (art. 81, secondo comma, cod. pen.), anche in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.: e ciò - quando le condanne attengano, come nell'ipotesi di specie, a segmenti del reato permanente la cui durata è stata individuata con precisione nel capo di imputazione (c.d. contestazione chiusa) - indipendentemente dal fatto che la prima sentenza di primo grado sia successiva all'intero periodo al quale si riferiscono le condanne stesse. All'erroneità del presupposto interpretativo del rimettente consegue il venir meno dei dubbi di costituzionalità prospettati, legati all'asserita, indefettibile operatività del regime del cumulo materiale delle pene. (Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2016 e n. 129 del 2008).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 671  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte