Ordinanza 54/2018 (ECLI:IT:COST:2018:54)
Massima numero 39931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
24/01/2018; Decisione del
24/01/2018
Deposito del 08/03/2018; Pubblicazione in G. U. 14/03/2018
Massime associate alla pronuncia:
39930
Titolo
Thema decidendum - Affermata inammissibilità, per carente motivazione dell'ordinanza di rimessione, della questione incidentale - Assorbimento di ulteriori eccezioni.
Thema decidendum - Affermata inammissibilità, per carente motivazione dell'ordinanza di rimessione, della questione incidentale - Assorbimento di ulteriori eccezioni.
Testo
Affermata la manifesta inammissibilità - per carente e incerta motivazione dell'ordinanza di rimessione - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 898 del 1996 e dell'art. 649 cod. proc. pen., sono assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità delle questioni sollevate [circa l'irrilevanza delle medesime questioni e la mancata sussistenza del presupposto per l'applicazione del parametro convenzionale evocato].
Affermata la manifesta inammissibilità - per carente e incerta motivazione dell'ordinanza di rimessione - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 898 del 1996 e dell'art. 649 cod. proc. pen., sono assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità delle questioni sollevate [circa l'irrilevanza delle medesime questioni e la mancata sussistenza del presupposto per l'applicazione del parametro convenzionale evocato].
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 649
co.
legge
23/12/1986
n. 898
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte