Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Norme sul bilancio e contabilità della Regione, nonché di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 20, 21 e 24 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 25 del 2015, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 5, 117, secondo comma, lett. e), 119, sesto comma, Cost. e in relazione agli artt. 3, 11, commi 8 e 9, 63, comma 3, del d.lgs. n. 118 del 2011 e all'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, come sostituito dall'art. 75 del medesimo d.lgs. n. 118 del 2011. (Nella specie, la rinuncia è motivata dell'assunto che le modifiche recate dalle leggi reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2016 e n. 27 del 2015, che hanno inciso in vario modo sulle disposizioni impugnate, "superano i rilievi precedentemente formulati").
In mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 100 del 2017, n. 137 del 2016 e n. 27 del 2016).