Polizia (Forze di) - Polizia di Stato - Indennità di impiego operativo al personale non dirigente del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS) - Estensione, a partire dal 1° ottobre 2018, anche ai dirigenti presso lo stesso reparto - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, anche rispetto a quanto previsto per i dirigenti del GIS, della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 180005).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio, sez. prima quater in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017, nella parte in cui non prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2018, l’indennità di impiego di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 spetti anche al personale dirigenziale della Polizia di Stato in servizio presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS). La questione, sollevata in via subordinata rispetto a quella avente ad oggetto l’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, nella parte in cui non prevede che l’indennità suddetta si applichi anche ai dipendenti con qualifica dirigenziale in servizio presso lo stesso reparto del NOCS, non tiene conto, in primo luogo, che le posizioni dei NOCS e dei GIS risultano eterogenee sia in ragione della natura delle competenze assegnate, sia in forza delle differenze qualitative delle rispettive specializzazioni tecniche e operative. Né sussiste disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e i dipendenti dello stesso nucleo privi di qualifica dirigenziale, dovendosi escludere la comparabilità delle due categorie professionali in ragione della eterogeneità dei rispettivi status giuridico ed economico. (Precedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 270/2022 - mass. 45186; S. 172/2021 - mass. 44075; S. 236/2017 - mass. 42146).