Sentenza 56/2018 (ECLI:IT:COST:2018:56)
Massima numero 39934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/01/2018;  Decisione del  23/01/2018
Deposito del 09/03/2018; Pubblicazione in G. U. 14/03/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ricerca scientifica e tecnica - Norme relative agli istituti zooprofilattici sperimentali - Previsione che, ove le Regioni e le Province non provvedano alla costituzione dei nuovi organi entro sei mesi dalle leggi regionali di riordino, il ministro della salute provvede alla nomina di un commissario - Denunciato esercizio dei poteri sostitutivi del Governo in assenza di coinvolgimento delle Regioni - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 5, 118 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 580, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, in caso di mancato rispetto del termine di sei mesi stabilito per la costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali, il Ministro della salute provvede alla nomina di un commissario. La disposizione impugnata va letta congiuntamente all'art 15 del d.lgs. n. 106 del 2012 - con cui opera in rapporto di specialità, in quanto demanda il potere sostitutivo al Ministro della salute in sede di prima applicazione delle leggi regionali di riordino - che dispone che gli organi degli Istituti suddetti, in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, siano prorogati fino all'insediamento dei nuovi, e che, in caso di mancata loro sostituzione, debba essere esercitato il potere sostitutivo statale con le modalità di cui agli artt. 8 della legge n. 131 del 2003 e 19 del d.lgs. n. 123 del 2011. In tal modo, in sostanza, si rispettano le istanze partecipative delle Regioni e anche i principi desumibili dall'art. 120 Cost.

I principi desumibili dall'art. 120 Cost., al quale l'art. 8 della legge n. 131 del 2003 ha inteso dare attuazione, pur rimanendo libero di articolarli in forme diverse, prevedono che i poteri sostituivi: a) devono essere previsti e disciplinati dalla legge, che ne deve definire i presupposti sostanziali e procedurali, in ossequio al principio di legalità; b) devono essere attivati solo in caso di accertata inerzia della Regione o dell'ente locale sostituito; c) devono riguardare solo atti o attività privi di discrezionalità nell'an, la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo; d) devono essere affidati a organi di Governo; e) devono rispettare il principio di leale collaborazione all'interno di un procedimento nel quale l'ente sostituito possa far valere le proprie ragioni; f) devono conformarsi al principio di sussidiarietà. (Precedenti citati: sentenze n. 171 del 2015, n. 122 del 2011, n. 254 del 2009, n. 250 del 2009, n. 249 del 2009, n. 240 del 2004, n. 227 del 2004, n. 173 del 2004, n. 172 del 2004 e n. 43 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 580

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte