Oggetto del giudizio - Sopravvenuta abrogazione della "disposizione" censurata in via incidentale - Permanenza della medesima "norma" nell'ordinamento, senza variazioni di contenuto e senza soluzione di continuità - Perdurante rilevanza della questione - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, per "sopravvenuta carenza di interesse" determinata dall'abrogazione di esso ad opera dell'art. 1, comma 2, della legge n. 132 del 2015. Tale legge - nel convertire il d.l. n. 83 del 2015 - ha solo formalmente abrogato il censurato art. 3, salvaguardandone gli effetti pregressi prima ancora che scadesse il termine per la conversione del d.l. n. 92, e simultaneamente ha reintrodotto il precetto normativo contenuto nello stesso art. 3, trasfondendolo, nella sua letterale identità, nell'art. 21-octies aggiunto al d.l. n. 83 del 2015. La norma oggetto del giudizio è, quindi, rimasta nell'ordinamento senza variazioni di contenuto e senza soluzione di continuità, pur sotto la specie di diversi precetti legislativi concatenati fra loro, con la conseguenza che il susseguirsi delle disposizioni non fa venir meno la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata e non ne pregiudica l'esame nel merito. Diversamente, si consentirebbe al legislatore di dilazionare, ostacolare o addirittura impedire il giudizio di questa Corte, in contrasto con il principio di economia dei giudizi e a scapito della pienezza, tempestività ed effettività del sindacato di costituzionalità delle leggi, compromettendo in modo inaccettabile la tutela di diritti fondamentali. (Precedente citato: sentenza n. 84 del 1996).
La norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al momento in cui l'esistenza della norma stessa è rilevante ai fini di una utile investitura della Corte costituzionale, ma non più in vigore nel momento in cui essa rende la sua pronunzia, continua ad essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento - con riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio - perché riprodotta nella sua espressione testuale, o comunque nella sua identità precettiva essenziale, da altra disposizione successiva. (Precedente citato: sentenza n. 84 del 1996, secondo cui, avendo la "disposizione" funzione servente e strumentale rispetto alla "norma", è la immutata persistenza di quest'ultima nell'ordinamento ad assicurare la perdurante ammissibilità del giudizio di costituzionalità).