Oggetto del giudizio - Sopravvenuta abrogazione della "disposizione" censurata in via incidentale - Permanenza della medesima "norma" nell'ordinamento in forza di una inscindibile combinazione di disposizioni strettamente interconnesse tra loro - Riferibilità a queste ultime dell'esito dello scrutinio costituzionale.
Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'abrogato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015 non può che investire, in combinazione tra loro, anche l'art. 1, comma 2, della legge n. 132 del 2015 e l'art. 21-octies del d.l. n. 83 del 2015. Posto infatti che la Corte costituzionale giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni, la successione delle menzionate disposizioni legislative dissimula (attraverso un uso improprio della legge di conversione) una effettiva continuità di contenuti normativi che, traendo origine dalla disposizione iniziale "abrogata", permangono grazie alla sanatoria disposta dal citato art. 1, comma 2, e si protraggono nel tempo in virtù dell'art. 21-octies che li riproduce. Di conseguenza, la "norma" oggetto del giudizio vive nell'ordinamento in forza di una inscindibile combinazione di disposizioni strettamente interconnesse tra loro, a tutte le quali deve riferirsi l'esito dello scrutinio di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018 e n. 84 del 1996; sentenza n. 360 del 1996, sulla reiterazione dei decreti-legge non convertiti).