Industria - Stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale - Impianti sottoposti a sequestro preventivo dall'autorità giudiziaria in relazione ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori (nella specie, altoforno ILVA di Taranto) - Possibilità di prosecuzione dell'attività produttiva con obbligo per l'impresa di predisporre un piano di misure e attività aggiuntive per la tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro - Previsione non rispondente a un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco - Contrasto con la tutela della salute e della vita, con il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso nonché con i limiti all'attività d'impresa - Illegittimità costituzionale.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 2, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, e 41 secondo comma, Cost. - l'art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, l'art. 1, comma 2, della legge n. 132 del 2015 e l'art. 21-octies del d.l. n. 83 del 2015, come convertito dalla legge n. 132 del 2015, che consentono la prosecuzione per dodici mesi dell'attività produttiva di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sottoposti (come l'altoforno "Afo2" ILVA di Taranto) a sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria in relazione a ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori. La normativa censurata dal GIP del Tribunale di Taranto - diversamente da quella scrutinata dalla sentenza n. 85 del 2013 - non richiede misure immediate e tempestive atte a rimuovere prontamente la situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori, bensì subordina la prosecuzione dell'attività d'impresa esclusivamente alla predisposizione, entro trenta giorni, di un piano, anche provvisorio, formato unilateralmente dalla stessa parte privata colpita dal sequestro, contenente misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, non meglio definite né verificabili nella loro effettiva incidenza. Un simile intervento legislativo - lungi dal bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali rilevanti - privilegia in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (artt. 4 e 35 Cost.), violando così i limiti all'attività d'impresa, la quale, ai sensi dell'art. 41 Cost., si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona. (Precedente citato: sentenza n. 85 del 2013).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le norme di cui agli artt. 32 e 41 Cost. impongono ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, limitando la tutela dell'iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la "sicurezza" del lavoratore. (Precedenti citati: sentenze n. 405 del 1999 e n. 399 del 1996).