Sentenza 59/2018 (ECLI:IT:COST:2018:59)
Massima numero 39943
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
10/01/2018; Decisione del
10/01/2018
Deposito del 23/03/2018; Pubblicazione in G. U. 28/03/2018
Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri - Impugnazione da parte del giudice penale di deliberazione di insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Calderoli, in quanto sussunte in un determinato paradigma punitivo - Accertamento della sussistenza del nesso tra le dichiarazioni e le funzioni parlamentari - Questione attinente al merito - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Conflitto di attribuzione tra poteri - Impugnazione da parte del giudice penale di deliberazione di insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Calderoli, in quanto sussunte in un determinato paradigma punitivo - Accertamento della sussistenza del nesso tra le dichiarazioni e le funzioni parlamentari - Questione attinente al merito - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Bergamo in relazione alla deliberazione con cui il Senato della Repubblica ha ritenuto le dichiarazioni rese dal senatore Calderoli nei confronti dell'onorevole Kyenge insindacabili in rapporto all'aggravante della finalità di discriminazione razziale. L'invasione della funzione giurisdizionale attinente alla qualificazione giuridica del fatto è denunciata dal ricorrente in ragione della peculiarità della delibera impugnata, che riferisce l'affermazione dell'insindacabilità non già alle dichiarazioni rese dal parlamentare in quanto tali, ma alle dichiarazioni in quanto sussunte in un determinato paradigma punitivo, quale quello dell'aggravante della finalità di discriminazione razziale. Appurare l'effettiva sussistenza o meno di tale invasione attiene al merito, e non già all'ammissibilità del conflitto.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Bergamo in relazione alla deliberazione con cui il Senato della Repubblica ha ritenuto le dichiarazioni rese dal senatore Calderoli nei confronti dell'onorevole Kyenge insindacabili in rapporto all'aggravante della finalità di discriminazione razziale. L'invasione della funzione giurisdizionale attinente alla qualificazione giuridica del fatto è denunciata dal ricorrente in ragione della peculiarità della delibera impugnata, che riferisce l'affermazione dell'insindacabilità non già alle dichiarazioni rese dal parlamentare in quanto tali, ma alle dichiarazioni in quanto sussunte in un determinato paradigma punitivo, quale quello dell'aggravante della finalità di discriminazione razziale. Appurare l'effettiva sussistenza o meno di tale invasione attiene al merito, e non già all'ammissibilità del conflitto.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
16/09/2015
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte