Sentenza 59/2018 (ECLI:IT:COST:2018:59)
Massima numero 39944
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  10/01/2018;  Decisione del  10/01/2018
Deposito del 23/03/2018; Pubblicazione in G. U. 28/03/2018
Massime associate alla pronuncia:  39942  39943  39945


Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri - Impugnazione da parte del giudice penale di deliberazione di insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Calderoli - Riproduzione esauriente delle dichiarazioni contestate - Dettagliata formulazione del capo di imputazione - Ammissibilità del conflitto - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per essere il ricorrente venuto meno all'onere di riprodurre in modo esauriente le dichiarazioni contestate in sede penale, proposta nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto le dichiarazioni del senatore Roberto Calderoli nei confronti dell'onorevole Kyenge. Il riferimento al capo di imputazione formulato - riprodotto in modo dettagliato nell'atto introduttivo del conflitto - vale ad assolvere detto onere, allorché l'analiticità dell'imputazione ascritta al parlamentare, riportata in ricorso, consenta alla Corte stessa di identificare con sufficiente grado di precisione il contenuto delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese extra moenia, al fine di raffrontarlo con quello di eventuali atti tipici della funzione parlamentare. (Precedenti citati: sentenze n. 55 del 2014, n. 205 del 2012, n. 334 del 2011 e n. 330 del 2008).

Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, le opinioni espresse extra moenia sono coperte da insindacabilità solo ove assumano una finalità divulgativa dell'attività parlamentare, il che richiede che il loro contenuto risulti sostanzialmente corrispondente alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, al di là delle formule letterali usate, non essendo sufficiente né un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale, né un mero "contesto politico" entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi, né, infine, il riferimento alla generica attività parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento. Una diversa interpretazione della prerogativa dell'insindacabilità dilaterebbe il perimetro costituzionalmente tracciato, generando un'immunità non più soltanto funzionale ma, di fatto, sostanzialmente "personale", a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento. (Precedenti citati: sentenze n. 144 del 2015, n. 265 del 2014, n. 264 del 2014, n. 115 del 2014, n. 221 del 2014, n. 55 del 2014, n. 313 del 2013, n. 205 del 2012, n. 334 del 2011 n. 333 del 2011, n. 508 del 2002, n. 56 del 2000, n. 11 del 2000 e n. 10 del 2000).



Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  16/09/2015  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte