Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse dal senatore Calderoli per le quali è pendente processo penale - Deliberazione di insindacabilità parziale adottata dal Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Bergamo - Invasione del campo costituzionalmente riservato al potere giudiziario - Insussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni e l'attività politica del parlamentare - Dichiarazione di non spettanza al Senato della Repubblica del potere esercitato - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità.
È dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che «il fatto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993», per il quale pende il procedimento penale a carico del senatore Calderoli davanti al Tribunale di Bergamo, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., ed è annullata, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata nella seduta del 16 settembre 2015. Il Senato, affermando che le opinioni espresse dal senatore Calderoli nei confronti dell'on. Cécile Kashetu Kyenge (all'epoca dei fatti Ministro per l'integrazione) sono sindacabili in rapporto al reato di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità, ma non in rapporto all'aggravante della finalità di discriminazione razziale, si è espresso sulla qualificazione giuridica del fatto, invadendo un campo costituzionalmente riservato al potere giudiziario (il tutto nel quadro di una non consentita scissione del concetto di insindacabilità, tra contenuto della opinione in sé e finalità che caratterizzerebbe quella esternazione). Sotto un secondo profilo, le opinioni suddette non hanno alcun nesso funzionale con l'esercizio dell'attività parlamentare, sia per il loro tenore testuale, poiché la prerogativa parlamentare di cui all'art. 68, primo comma, Cost., non può essere estesa sino a ricomprendere gli insulti - di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni - solo perché collegati con le "battaglie" condotte da esponenti parlamentari; sia perché le frasi in esame non hanno alcun contenuto sostanzialmente corrispondente a quello dei due atti di sindacato ispettivo cui si fa riferimento nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, così venendo a mancare una delle condizioni richieste dalla giurisprudenza costituzionale affinché l'attività esterna del membro del Parlamento possa essere legittimamente ricompresa nelle funzioni parlamentari. (Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2002 e n. 137 del 2001).
L'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost., presuppone che la deliberazione assembleare si riferisca specificamente alle opinioni che formano oggetto del giudizio di responsabilità, ma l'eventuale effetto inibitorio non è limitato al contenzioso da cui ha avuto origine la decisione della Camera, perché l'insindacabilità è una "qualità" che caratterizza, in sé e ovunque, l'opinione espressa dal parlamentare, la quale, proprio per il fondamento costituzionale che la assiste, è necessariamente destinata ad operare, oggettivamente e soggettivamente, erga omnes. Dalla riscontrata sussistenza del nesso funzionale ad opera della deliberazione assembleare consegue, quale deroga eccezionale alla normale esplicazione della funzione giurisdizionale, l'insindacabilità di quell'opinione, quale che sia la sede in cui il parlamentare sia (o eventualmente sarà) chiamato a risponderne. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2011, n. 302 del 2007 e n. 265 del 1997).
Quando le Camere sono chiamate a deliberare sull'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. di opinioni espresse da loro componenti, esse debbono compiere una valutazione sulla riconducibilità di dette opinioni alle funzioni parlamentari. A tale fine, non assume alcuna rilevanza la qualificazione giuridica del fatto storico operata dall'autorità giudiziaria in base alla legge, poiché le Camere non sono chiamate a pronunciarsi sugli effetti che la singola autorità giudiziaria fa derivare dall'opinione espressa dal parlamentare, ma solo sulla correlazione tra quest'ultima e l'esercizio delle funzioni parlamentari. È invece di esclusiva spettanza del giudice valutare se le dichiarazioni ascritte al parlamentare diano luogo a una qualche forma di responsabilità giuridica, ovvero concretino la manifestazione del diritto di critica politica, di cui egli, al pari di qualsiasi altro soggetto, fruisce ai sensi dell'art. 21 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 347 del 2004).